Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici, pertinenti e conformi alla legge. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni deboli e proceduralmente scorrette. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un appello infondato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. L’imputato aveva deciso di contestare tale decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali. In primo luogo, sosteneva che la sua condotta di fuga dovesse essere interpretata come una semplice “resistenza passiva” e “destrezza automobilistica”, non come un’attività pericolosa. In secondo luogo, sollevava una questione relativa alla recidiva. Infine, criticava il trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo eccessivo.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Secondo la Corte, il ricorso non presentava argomenti validi per poter essere accolto. La conseguenza diretta di questa decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato nel dettaglio ogni singolo motivo del ricorso, spiegando le ragioni della sua inammissibilità.
1. Doglianze Riproduttive: Il primo motivo, relativo alla qualificazione della fuga, è stato giudicato una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già chiarito, con argomentazioni logiche e corrette (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), perché la condotta non potesse essere considerata semplice resistenza passiva, ma integrasse un reato. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione della legge; ripetere le stesse argomentazioni fattuali è una strategia destinata al fallimento.
2. Censure Precluse: Il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata come specifico motivo di appello. In procedura penale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione censure che dovevano essere formulate nel grado di giudizio precedente. Tale motivo era, pertanto, “precluso”.
3. Critiche Infondate sulla Pena: Anche il terzo motivo, che criticava la sanzione, è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. La determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo in caso di vizi logici evidenti, che in questo caso non sussistevano.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione del giudizio d’appello. Per avere una possibilità di successo, deve basarsi su vizi di legittimità specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta a una riforma della sentenza, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano: 1) una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello; 2) censure su questioni (la recidiva) non sollevate nel precedente grado di giudizio e quindi precluse; 3) critiche infondate al trattamento sanzionatorio, che era invece sorretto da una motivazione sufficiente e logica.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali, come sostenere che una fuga fosse ‘resistenza passiva’, viene considerato un motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/10/1991
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (primo motivo) da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, dove sono state respinte le censure volte a sostenere che la fuga era mera resistenza passiva e che non si trattava di attività pericolosa, ma mera destrezza automobilistica); (secondo motivo) da censure precluse in quanto non oggetto di specifico appello (la recidiva); (terzo motivo) da critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr., pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/6a025.