Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge l’Appello per Ricettazione
L’esito di un processo penale non è sempre definitivo dopo la sentenza di primo o secondo grado. Una delle strade percorribili è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, accedere a questo ultimo grado di giudizio non è automatico: è necessario rispettare requisiti ben precisi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di questo strumento, in un caso relativo al reato di ricettazione.
I Fatti del Caso: La Contestazione di Ricettazione
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. La condanna si basava sul fatto che l’imputato era stato trovato in possesso di un’autovettura risultata di provenienza furtiva. Insoddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione
Il ricorrente ha fondato il suo appello su un unico motivo principale: a suo dire, la motivazione della sentenza della Corte d’Appello era omessa, contraddittoria e solo apparente. In sostanza, egli contestava la logica seguita dai giudici nel ritenerlo colpevole, proponendo una lettura diversa delle prove e delle circostanze emerse durante il processo. La sua difesa mirava a dimostrare che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è concentrata esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. I giudici hanno identificato due ragioni fondamentali che hanno reso il ricorso non accoglibile.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il fatto che i suoi argomenti non erano nuovi. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate. In assenza di nuove critiche, il motivo di ricorso viene considerato solo “apparente” e non specifico, e quindi inammissibile.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il secondo punto cruciale riguarda la natura stessa del giudizio in Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Il ricorrente, invece, chiedeva proprio una “diversa lettura dei dati processuali”, tentando di sostituire la propria valutazione a quella del giudice. Questa richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, che non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dei tribunali di merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e nette. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: non è consentito in sede di legittimità tentare di forzare una nuova valutazione delle risultanze processuali o di confrontare la logica della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento. La Corte ha constatato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e aveva spiegato in modo coerente le ragioni della condanna, basandosi sul ritrovamento dell’auto rubata in possesso dell’imputato. Di fronte a una motivazione corretta e a un ricorso che si limitava a riproporre vecchie tesi e a chiedere un inammissibile riesame dei fatti, la sola conclusione possibile era la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
La vicenda si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso, ma va utilizzato correttamente. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Presentare un ricorso che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni o a chiedere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili per chi la intraprende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di motivi specifici, ad esempio se si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi precedenti, oppure quando chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo ruolo è controllare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione delle sentenze, senza poter riesaminare le prove o i fatti del caso come farebbe un giudice di primo grado o d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4307 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4307 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo ed unico del ricorso, che contesta l’omessa, contraddittoria ed apparente motivazione relativamente al reato di ricettazione, non Ł consentito poichØ, innanzitutto, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pag.5 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che detto motivo di ricorso contesta, inoltre, la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e tale doglianza non Ł consentita dalla legge in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, peraltro, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento dell’imputato in possesso di un’autovettura di origine furtiva (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1304/2026
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME