Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico dalla Cassazione
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che non supera questo primo vaglio, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle ragioni che possono portare a questa declaratoria, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un’imputata condannata per il reato di furto. La sua condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatta della decisione, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La ricorrente ha basato il suo appello su due principali argomentazioni, entrambe però respinte dalla Suprema Corte perché ritenute inammissibili.
Il vizio di motivazione e il ricorso inammissibile
Il primo motivo di ricorso lamentava un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha stroncato questa argomentazione, definendola un insieme di ‘mere doglianze in fatto’. In altre parole, la ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione. Inoltre, i giudici hanno rilevato che i punti sollevati erano una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
L’eccezione tardiva sulla non punibilità
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che si trattava di una ‘violazione di legge’ non dedotta in precedenza. La ricorrente, infatti, non aveva mai formulato tale richiesta alla Corte d’Appello, nemmeno in sede di conclusioni, nonostante la norma fosse già in vigore. Introdurre una questione legale completamente nuova nel giudizio di legittimità è una pratica non consentita, che porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Esso serve a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Pertanto, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, né possono introdurre questioni giuridiche mai sollevate nei gradi precedenti.
La declaratoria di inammissibilità per il primo motivo si fonda sull’esigenza di evitare che la Cassazione si trasformi in un giudice del fatto. Per il secondo motivo, la decisione riafferma il principio secondo cui le questioni giuridiche devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito, per consentire un pieno contraddittorio.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che un’impugnazione deve essere preparata con cura, evitando la genericità e la tardività delle eccezioni, per non incorrere in un ricorso inammissibile che preclude ogni possibilità di revisione della sentenza e aggiunge un ulteriore onere economico.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se è costituito da mere doglianze in fatto, se riproduce censure già esaminate senza una critica specifica alla sentenza impugnata, o se solleva per la prima volta questioni di diritto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile introdurre per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, il provvedimento chiarisce che un motivo di ricorso inerente a una violazione di legge è inammissibile se non è stato dedotto in precedenza, ad esempio durante le conclusioni davanti alla Corte d’Appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16636 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputata, è inammissibile perché è costituito da mere doglianze in fatto ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen., è inammissibile perché è inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza, neppure formulando una richiesta alla Corte di appello in sede di conclusioni (quando già il nuovo testo della norma era entrato in vigore);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024