Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come deve essere strutturata un’impugnazione efficace e quali errori evitare per non vederla respinta prima ancora di essere esaminata nel merito. Il caso in questione riguarda una condanna per tentato furto aggravato.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di tentato furto aggravato, in riforma di una precedente sentenza di un tribunale locale. L’accusa, sostenuta dal Pubblico Ministero in appello, aveva portato alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le proprie doglianze su un unico motivo: una presunta violazione di legge legata alla mancata assoluzione, data l’incertezza sul contenuto della cassetta delle offerte che si presumeva volesse forzare.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato riguardo al tentato furto. Piuttosto, si è concentrata sulla struttura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno osservato che le argomentazioni (le cosiddette ‘doglianze’) avanzate dalla difesa non erano nuove, ma costituivano una mera riproduzione di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso meramente riproduttivo è inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le stesse tesi. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Per questo motivo, il ricorrente ha l’onere di articolare uno ‘specifico confronto’ con la sentenza impugnata. In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo; è necessario spiegare perché la decisione della Corte d’Appello è sbagliata in diritto, analizzando criticamente le sue motivazioni e contrapponendovi argomenti giuridici pertinenti. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fatto nulla di tutto ciò, limitandosi a ripetere argomenti che la Corte territoriale aveva già smontato con ‘adeguati argomenti giuridici’. Questo rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede precisione e specificità. Non è sufficiente riproporre le stesse difese sperando in un esito diverso. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare, evidenziandone i vizi logico-giuridici. Un ricorso che non soddisfa questo requisito di specificità si espone al rischio concreto di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la porta a un riesame della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente avesse articolato una critica specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che le doglianze erano ‘meramente riproduttive’?
Significa che i motivi di appello non introducevano nuovi profili di critica giuridica, ma si limitavano a ripresentare le stesse questioni e le stesse tesi difensive già esaminate e considerate infondate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del locale Tribunale perché, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto di cui al capo 1), ritenuto in esso assorbito il r do cui al capo 2).
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge per la mancata assoluzione dell’imputato, attesa l’incertezza sul contenuto della cassetta delle offerte) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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