Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 26/06/1971
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione alla dichiarazione di colpevolezza, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell’ad 131-bis cod. pen. – secondo motivo; mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva – terzo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure che ripropongono le medesime critiche svolte con l’appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ineccepibile ragionamento in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione offerta dal giudice del gravame (cfr. seconda pagina ove la Corte territoriale specifica, quanto alla recidiva, che i precedenti penali sono valorizzati, ai fini richiesti, in quanto specifici ma soprattutto perché maturati con sequenza temporale pressocché costante, così da essere descritti come espressione di pericolosità spiccata crescente, nonché le convergenti sentenze di merito che, quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente, hanno rimarcato che il “doppio” controllo presso l’abitazione – quindi non soltanto attraverso il citofono – in orario in cui il ricorrente doveva trovarsi domicilio, era stato svolto con precisione, insistenza e capillarità tale da considerare certa l’assenza dell’imputato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, altresì, che il motivo circa la mancata applicazione della causa di non punibilità è inammissibile perché inedito, come si ricava dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame resa dal provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente