Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Furto e Confessione
Comprendere le ragioni per cui un appello in Cassazione viene respinto è fondamentale. Un ricorso inammissibile non è solo un esito negativo, ma una chiara indicazione di vizi procedurali o di argomentazioni legali deboli. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente due cause tipiche di inammissibilità: la genericità dei motivi e la loro manifesta infondatezza.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una donna, condannata in primo grado e in appello per concorso in furto aggravato e tentato furto aggravato. Non accettando la decisione della Corte di Appello di Roma, l’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, sosteneva un’errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (prevista dall’art. 54 del codice penale) e per la mancata derubricazione del reato in una fattispecie meno grave (art. 626 c.p.). In secondo luogo, contestava l’utilizzabilità della confessione da lei stessa resa, ritenendola incompatibile con il rito abbreviato scelto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per la loro totale inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo del ricorso non potesse essere accolto. Questa analisi offre spunti importanti per chiunque si avvicini al processo penale.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo, relativo allo stato di necessità e alla derubricazione del reato, è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni erano del tutto generiche. La Cassazione ha evidenziato come l’imputata si fosse limitata a ripetere pedissequamente le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte di Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le medesime tesi, ma è necessario individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata. La semplice riproposizione, senza un confronto critico con le motivazioni del giudice precedente, rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulla Confessione
Il secondo motivo, riguardante l’inutilizzabilità della confessione, è stato qualificato come manifestamente infondato. La Corte ha chiarito un principio procedurale cruciale: la scelta di procedere con il rito abbreviato non osta in alcun modo all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dall’imputato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è alcuna incompatibilità tra i due istituti. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la Corte di merito aveva già precisato come quella confessione non fosse comunque una prova decisiva per la condanna, rendendo la questione ancora meno rilevante.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per un corretto approccio al giudizio di Cassazione. Primo: un ricorso deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza precedente, non limitarsi a una sterile ripetizione. Secondo: è essenziale basare i propri motivi su una solida e corretta interpretazione delle norme procedurali. Sostenere tesi manifestamente infondate, come l’incompatibilità tra rito abbreviato e confessione spontanea, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e alle conseguenti sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, oppure quando sono basati su tesi giuridiche manifestamente infondate.
La scelta del rito abbreviato rende inutilizzabile una confessione spontanea?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la scelta del rito abbreviato non impedisce l’utilizzo delle dichiarazioni che l’imputato ha reso spontaneamente. Non vi è alcuna incompatibilità tra i due istituti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FROSINONE il 03/07/1986
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di furto aggravato e di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. e in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’inutilizzabilità della confessione resa dall’imputata, è manifestamente infondato, atteso che la scelta del rito abbreviato – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – non osta all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente. In ogni caso, la Corte di merito ha chiarito come le suddette dichiarazioni non rappresentassero prova decisiva (si veda l’ultima parte di pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consiglier estensore
Il Presidente