Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Reiterativo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Corte di Cassazione quando i motivi presentati non superano una soglia minima di specificità e novità. Il caso riguarda una condanna per tentato furto aggravato, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Una donna veniva condannata in primo grado dal Tribunale di Patti per tentato furto aggravato in concorso, commesso nel febbraio 2018. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Messina nel maggio 2025. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputata, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava su due fronti principali:
1. Violazione di legge sul riconoscimento: Si contestava la validità del riconoscimento personale, ritenuto un elemento chiave per l’affermazione della sua responsabilità, deducendo una violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Si lamentava l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, sostenendo che il fatto, per le sue modalità, rientrasse in tale previsione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi della Corte è netta e si concentra sulla natura stessa dei motivi proposti.
Il Primo Motivo: La Reiterazione della Doglianza sul Riconoscimento
La Suprema Corte ha rilevato come il primo motivo fosse una semplice riproposizione di quanto già sostenuto nell’atto di appello. Il ricorrente non si era confrontato specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva già chiarito che le vittime avevano riconosciuto l’imputata non solo come presente sulla scena del crimine, ma come partecipe attiva nell’azione delittuosa. La Cassazione ribadisce un principio cardine: il ricorso di legittimità non può essere una sede per rivalutare le prove (profilo di merito), né può limitarsi a ripetere doglianze già esaminate e respinte, senza criticare puntualmente la logica della decisione impugnata.
Il Secondo Motivo: L’Ostacolo dell’Abitualità del Reato
Anche il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e, comunque, infondato nel merito. La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. basandosi su un rilievo assorbente e decisivo: la condizione ostativa dell’abitualità nel delitto. L’imputata, infatti, aveva commesso in precedenza altri reati della stessa indole (furti), come documentato da sentenze relative a fatti avvenuti a Firenze e Lucca in anni precedenti. Tale ‘abitualità’ costituisce, per legge, un impedimento assoluto alla concessione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione della Corte di merito era, quindi, giuridicamente corretta e adeguatamente motivata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza sottolinea due importanti lezioni pratiche:
1. Specificità del ricorso: Un ricorso per cassazione deve essere ‘autosufficiente’ e specifico, dialogando criticamente con la sentenza che si impugna. La mera ripetizione di argomenti già spesi è una strategia destinata al fallimento.
2. Rilevanza della storia criminale: L’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto è strettamente legata alla condotta complessiva dell’imputato. La presenza di precedenti specifici, che configurano un’abitualità nel reato, preclude automaticamente l’accesso a tali istituti premiali.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché i suoi motivi si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
L’abitualità nel commettere reati impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Sì, la Corte ha confermato che la ricorrenza della condizione ostativa dell’abitualità nel delitto, dimostrata da precedenti reati della stessa indole, è un motivo sufficiente e assorbente per negare l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis del codice penale.
È sufficiente contestare genericamente le prove in Cassazione per ottenere l’annullamento di una condanna?
No, non è sufficiente. La valutazione delle prove è un’attività riservata ai giudici di merito (primo e secondo grado). In Cassazione non si può chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo contestare vizi di legge o di motivazione. Contestazioni generiche e ripetitive sono considerate inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 maggio 2025 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile dei reati a lei ascritti ai capi a) e b) (tentato furto aggravato concorso commesso in Acquedolci il 24.2.2018) condannandola alla pena ritenuta di giustizia
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. con riguardo all’affermazione di responsabilità per difetto di un valido riconoscimento personale.
Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all’esclusione della punibilità ai s dell’art. 131 bis cod.pen.
Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
La censura, oltre a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità trattandosi di profilo tipicamente di merito, non fa che reiterare analoga doglianza mossa con l’atto di appello su cui la Corte territoriale si é pronunciata e senza alcun confronto con quanto dalla stessa statuito.
Ed invero, la Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito che le vittime hanno riconosciuto la COGNOME non solo come soggetto presente nel tempo e nel luogo di consumazione del tentato furto ai loro danni ma anche. persona pienamente partecipe dell’azione delittuosa e ciò sulla base di dichiarazioni dotate di piena efficacia probatoria.
Anche il secondo motivo é reiterativo di analoga doglianza proposta in appello senza alcun confronto con la sentenza impugnata.
Ed invero il diniego dell’art. 131 bis cod.proc.pen. é stato motivato con l’assorbente rilievo della ricorrenza della condizione ostativa dell’abitualità ne delitto, avendo l’imputata commesso più reati della stessa indole, segnatamente in Firenze il 16 agosto 2016 ed in Lucca il 14 giugno 2017 ed il 24 giugno 2017.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025