Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 14/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in rifor della sentenza del Tribunale cittadino di condanna della predetta per furto pluriaggravato i esercizio commerciale (In Mestre il 29/2/2012), con le generiche equivalenti alle t aggravanti contestate, è stata esclusa quella di cui all’art. 625 n. 4, cod. pen. (così retti il dispositivo che recava l’indicazione errata di quella di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., ritenuta, giusta ordinanza del 22/12/2022), ma confermata la sentenza appellata nel resto;
vista la successiva memoria, con la quale il difensore ha sviluppato le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso;
che, in particolare, la questione inerente al mancato riconoscimento dell’art. 131 bis, cod., pen. non ha costituito oggetto dei motivi di appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020 COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284768-02), essendo dunque non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., dovendo scongiurarsi il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedime impugNOME con riferimento a punto della decisione sul quale si configura “a priori” u inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizio del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01);
che COGNOME gli COGNOME ulteriori COGNOME motivi COGNOME (riqualificazione COGNOME quale COGNOME ipotesi COGNOME tentata, COGNOME insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose e giudizio di comparazione delle circostanze i termini di prevalenza) si pongono in termini di mera reiterazione di doglianze vagliate superate dai giudici del merito con argomenti scevri da profili di incongruità, manifes illogicità o contraddizioni (2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricors per cassazione);
che, in particolare, la decisione è coerente con l’indirizzo consolidato della giurisprudenz di legittimità, quanto al discrimine tra fattispecie di furto consumato e tentativo, essen già chiarito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se pe breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclus dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella s vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata d possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (tra le altre, sez. 5, n. 3360 17/6/2022, T., Rv. 283544-01; n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088-01; n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969-01);
che le censure relative alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose e a giudizio di comparazione degli elementi circostanziali del reato si risolvono, invece, ne prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di prova e nella opposizione di una valutazione difforme sulla congruità della pena, giudizi entrambi inerenti a questioni puro merito estranee a questo sindacato di legittimità, quanto al giudizio di comparazione,
dovendosi richiamare il principio per il quale, stante la ratio delle generiche, introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipo concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a seguito della modifica giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, tale funzione ha modo di esplicars efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minim edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, c conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627);
rilevato, infine, che – nonostante l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che, modificare l’art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile querela di parte e nonostante l’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, a stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposiz del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termin per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» – la questione è nella specie irrileva stante l’inammissibilità dell’impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, tr applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi “pendente”, cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricors che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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