Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di impugnazione generici e ripetitivi. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa lamentava un presunto vizio di motivazione riguardo alla mancata esclusione di una circostanza aggravante contestata in un procedimento per rapina, ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1 del codice penale. Il ricorrente, in sostanza, contestava la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio operate dai giudici di merito, sostenendo che l’aggravante non sussistesse.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’unico motivo di impugnazione fosse non solo aspecifico, ma anche meramente reiterativo delle stesse doglianze già espresse in sede di appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già affrontato tali questioni in modo preciso, esaustivo e del tutto conforme alle risultanze processuali, fornendo una motivazione logica e coerente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Non Reiterazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici di appello avevano confermato la sussistenza dell’aggravante basandosi sulle dichiarazioni attendibili della persona offesa. Tale ricostruzione, essendo fondata su apprezzamenti di fatto non contraddittori né manifestamente illogici, è insindacabile in sede di legittimità.
Il concetto di “doppia conforme”, ovvero la situazione in cui le sentenze di primo e secondo grado giungono alla medesima conclusione, rafforza ulteriormente questa posizione. In presenza di una doppia conforme, come nel caso di specie, il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, compito che non le spetta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte in appello. È necessario individuare e articolare specifiche critiche di diritto alla sentenza impugnata, dimostrando perché la motivazione dei giudici di merito sia viziata da palese illogicità o da un’errata interpretazione delle norme. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La strategia difensiva deve quindi evolversi ad ogni grado di giudizio, concentrandosi sui profili di legittimità piuttosto che insistere su questioni di fatto già definite.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni di diritto o vizi di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Una ricostruzione dei fatti, se basata su prove e motivata in modo non illogico, è insindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordina alla mancata esclusione della circostanza aggravante cui all’art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., è aspecifico in quanto reitera medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazio materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini p e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esa e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giu di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hann ritenuto sussistente la contestata aggravante in considerazione delle atten dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa (vedi pag. 3 della sen impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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