Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Reiterativi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È fondamentale presentare argomenti solidi e, soprattutto, nuovi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca dalla semplice ripetizione di motivi già esaminati e respinti, evidenziando un principio cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di invasione di edifici. L’imputata, ritenuta colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare la decisione a lei sfavorevole. La linea difensiva, sia in appello che in Cassazione, si basava su un presupposto di fatto specifico: la presunta convivenza nell’abitazione oggetto del reato. Tuttavia, questa circostanza non era mai stata provata nel corso del giudizio di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputata totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero sulla colpevolezza o meno della ricorrente. Al contrario, si è fermata a un livello preliminare, di natura prettamente processuale. La conseguenza di questa pronuncia non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione alla ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘motivi meramente reiterativi’. La Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso presentato era, di fatto, una copia delle doglianze già sollevate e rigettate dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni del secondo grado; deve invece individuare vizi specifici della sentenza impugnata, che possono essere violazioni di legge o difetti di motivazione (illogicità, contraddittorietà, etc.).
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a insistere sulla tesi della convivenza, senza però attaccare in modo pertinente la valutazione fatta dalla Corte d’Appello, la quale aveva già concluso per l’assenza di prove in tal senso. La Cassazione, citando precedenti giurisprudenziali consolidati, ha ribadito che un ricorso fondato su motivi che si limitano a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità. In sostanza, non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione del diritto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario che richiede rigore tecnico e novità argomentativa. Presentare un ricorso inammissibile non è solo inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Per i legali, emerge l’imperativo di studiare a fondo la sentenza d’appello per scovare vizi specifici e non limitarsi a riproporre vecchie tesi. Per gli assistiti, la consapevolezza che un’impugnazione ‘di principio’, priva di solidi fondamenti giuridici, si traduce in un’ulteriore condanna, questa volta alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per motivi reiterativi?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, in Corte d’Appello), senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento difensivo principale del ricorrente e perché non è stato accolto?
L’argomento difensivo si basava sulla presunta convivenza nell’abitazione occupata. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rilevato la mancanza di prove a sostegno di tale affermazione, e la Cassazione ha confermato che il ricorso non ha fornito elementi validi per contestare questa valutazione di fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, a pag. 2 della sentenza impugnata, ove il giudice correttamente si allinea alla giurisprudenza in tema di invasione di edifici rilevando, altresì, mancanza ,e11 del presupposto in fatto dell’argomentazione difensiva addotta, non essendovi prova, come rilevato dalla Corte d’appello, della convivenza nell’abitazione usurpata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025.