Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Falso e Stupefacenti
Quando un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, il suo destino è segnato: la dichiarazione di inammissibilità. È quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato condannato per falsificazione di documenti e detenzione di stupefacenti. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. L’analisi del caso offre spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso inammissibile e le ragioni che ne determinano la reiezione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna, confermata dalla Corte d’Appello, per due distinti reati: la falsificazione di un documento di guida, ai sensi dell’art. 482 del codice penale, e la detenzione di sostanze stupefacenti, secondo l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
La responsabilità dell’imputato era stata accertata sulla base di prove inequivocabili raccolte durante una perquisizione. Erano stati rinvenuti: una patente di guida recante la fotografia dell’imputato ma con dati anagrafici appartenenti a un’altra persona, denaro contante in banconote di vario taglio, alcuni ‘pizzini’ con nomi e cifre e, infine, cocaina già suddivisa in dosi. Secondo i giudici di merito, tali elementi costituivano un quadro probatorio solido e univoco.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi principali:
1. L’assenza di prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità per il reato di falso.
2. La mancanza di prove sulla detenzione dello stupefacente.
3. L’eccessività della pena inflitta.
In sostanza, la difesa ha tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato interamente reiterativo, ovvero una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e confutati con motivazioni congrue dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non ha mosso critiche specifiche e puntuali al ragionamento della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripresentare le proprie tesi difensive.
In secondo luogo, i motivi del ricorso erano declinati in fatto. L’imputato chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’operazione che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità. Riguardo ai reati contestati, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse logicamente fondato la responsabilità dell’imputato sugli elementi probatori univoci emersi dalla perquisizione. Per il reato di falso, la presenza della fotografia dell’imputato sul documento con dati anagrafici altrui era stata ritenuta prova certa del suo ruolo di artefice della contraffazione. Allo stesso modo, il rinvenimento di denaro, pizzini e cocaina in dosi era stato correttamente interpretato come prova della detenzione illecita.
Anche la censura relativa alla pena è stata giudicata infondata. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo incensurabile il trattamento sanzionatorio, correggendo un precedente errore del Tribunale e determinando la pena in modo adeguato, tenendo conto della recidiva e dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza i confini del giudizio di legittimità. Un ricorso per Cassazione, per avere speranza di essere accolto, deve individuare vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la sua reiezione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà e della specificità che tale strumento di impugnazione richiede.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è interamente reiterativo di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazione congrua, e quando propone censure basate su una rivalutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Quali prove sono state ritenute decisive per la condanna?
Le prove decisive sono state gli esiti della perquisizione: il rinvenimento di una patente di guida con la foto dell’imputato e dati anagrafici falsi, denaro contante, pizzini con nomi e cifre, e sostanza stupefacente (cocaina) già suddivisa in dosi.
Perché il motivo sull’eccessività della pena è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva determinato la pena in modo corretto, tenendo conto della contestazione della recidiva e dei criteri generali previsti dall’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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40/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’art. 482 cod. pen
Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esamiNOME dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo decliNOME in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità.
Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l’assenza di prove circa la responsabilità dell’imputato in ordine a reato di falso e alla detenzione per uso personale dello stupefacente rinvenuto nonché l’eccessività della pena;
Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dell’attività di perquisizione (pagg. 3 sentenza) dando conto del rinvenimento di patente di guida recante l’effige del COGNOME e dati anagrafici falsi nonché il rinvenimento di danaro in contante in banconote di diverso taglio di pizzini con indicazione di nomi e di cifre e di sostanza stupefacente del tipo cocaina g suddivisa in dosi. Peraltro, in relazione al reato di falso, già il Tribunale nella sentenza di p grado (pag. 4 ), aveva ravvisato la responsabilità del ricorrente in base al fatto che il document riportava l’effige del COGNOME e i dati anagrafici di altra persona, di guisa che si doveva ritenere con “certezza che l’imputato fosse stato l’artefice della contraffazione”
Analogamente incensurabili le motivazioni spese in ordine al trattamento sanzioNOMErio avendo la Corte di appello ( pag. 4 della sentenza) corretto l’errore in cui era in corso il Tribun e determiNOME la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/2025