Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza in data 17/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentita l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile PINK COGNOME NOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio;
dato atto che l’AVV_NOTAIO ha comunicato a mezzo EMAIL che non sarebbe stato presente per un sopravvenuto impegno professionale.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 17/04/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 12/05/2022 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628, 61, comma primo, n. 2, 582 e 585 cod. pen…
COGNOME
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Il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione perché si risolve nella mera dichiarazione di condivisione delle argomentazioni del primo giudice, così mancando una reale risposta alle censure difensive esposte con l’atto di appello.
A sostegno del motivo di appello vengono ripercorsi i contenuti delle censure esposte con l’atto di appello, in relazione ai singoli atti d’indagine, alle acquisizio dibattimentali e alle motivazioni del provvedimento impugnato.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e alla continuazione.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si è attenuta ai principi fissati dalla Corte di cassazione in relazione alla possibilità di riconoscere circostanze attenuanti generiche.
Aggiunge che aveva chiesto alla Corte di appello di mitigare gli aumenti di pena applicati per la continuazione, ma i giudici del gravame, ancora una volta, si sono rifatti alla motivazione della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni sollevate con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello.
1.1. Il ricorrente si duole, sia in punto di responsabilità, sia in punto d trattamento sanzionatorio, del fatto che la Corte di appello si è limitata a rinviare alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
A parte la manifesta infondatezza dell’assunto -rinvenendosi una puntuale, adeguata, compiuta e autonoma motivazione nella sentenza impugnata- va, comunque segnalato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha spiegato che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, DATA_NASCITA).
Da qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, anche per questa ragione, nella parte in cui si duole della motivazione per relationem.
1.2. Peraltro i motivi di ricorso si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che: hanno ritenuto la responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa accompagnate dal riconoscimento fotografico e dal riconoscimento in sede di dibattimento; hanno riscontrato le dichiarazioni della persona offesa con l’abbigliamento dei rapinatori e con il motociclo da loro utilizzato,
oltre che dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. La Corte di appello ha altresì valorizzato le dichiarazioni della moglie della persona offesa e la testimonianza del teste COGNOME e oltre che le risultanze della perizia in relazione alle caratteristiche antropomorfiche del rapinatore e alla loro compatibilità con quelle dell’imputato.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i giudici della doppia sentenza conforme hanno evidenziato come le generiche deduzioni difensive non avessero evidenziato alcun elemento a favore dell’imputato che, inoltre, dimostrava una personalità trasgressiva, allarmante e particolarmente esperta nella perpetrazione delle rapine. Da qui ha ricavato anche la congruità della pena inflitta, ivi compresi gli aumenti per la continuazione, anche in considerazione della recidiva esclusa del giudice di primo grado, così apportando un beneficio in punto di mitigazione della pena.
A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia.
1.3. Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della vale probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’esito dell’impugnazione importa anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
La , Presidente