Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 22/11/1970
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione (dove è stata valorizzata la complessiva condotta posta in essere, gli artifici e raggiri, la diretta riferibilità della condotta al ricorrente, con confluenza della somma di denaro tramite bonifico su carta prepagata allo stesso intestata ed in seguito mai restituita);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che, con argomentazioni logiche, non censurabili in questa sede, ha escluso all’evidenza la ricorrenza nel caso di specie degli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa, della recidiva contestata e ritenuta, elementi questi che escludono la ricorrenza dei presupposti legittimanti la disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen.;
atteso che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafi, Rv. 284096-01;
che nel caso di specie la struttura argomentativa della Corte di appello ha, difatti, richiamato rispetto a diversi profili, elementi che escludono all’evidenza la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097-01)
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non è consentito, atteso che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in
ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268966 – 01);
che il predetto motivo di ricorso è anche generico in considerazione del richiamo esplicito da parte della Corte di appello alla recidiva, non solo oggetto di contestazione, ma anche ritenuta in sentenza;
rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all’eccessività della pena è reiterativo e dunque non consentito, difettando il confronto con la motivazione della sentenza impugnata;
che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.