Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, evidenziando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità di un confronto critico e specifico con la decisione che si intende contestare. Quando ciò manca, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a questa conclusione.
Il Contesto Processuale: Dal Primo Grado alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La sentenza di primo grado, che riteneva l’imputato responsabile, è stata interamente confermata dalla Corte d’Appello.
Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico punto sollevato riguardava la contestazione sull’applicazione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena.
Il Ricorso Inammissibile e il Principio di Specificità
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione della qualità del motivo di ricorso. Per essere esaminato nel merito, un ricorso deve possedere il requisito della ‘specificità’, ovvero deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni per cui si ritiene che la sentenza impugnata sia errata. Nel caso di specie, i Giudici hanno rilevato due carenze fondamentali.
La Mera Reiterazione dei Motivi
Il primo vizio riscontrato è che il motivo di ricorso non era altro che una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni (doglianze) già presentate con l’atto d’appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni già esaminate, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Il Mancato Confronto con la Sentenza d’Appello
Strettamente collegato al primo punto, il ricorrente non si è minimamente confrontato con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano infatti risposto in modo ‘ampio e argomentato’ alle critiche sulla recidiva, arrivando a ricostruire dettagliatamente la ‘biografia penale’ dell’imputato. Ignorare completamente queste argomentazioni e riproporre le stesse critiche equivale a non impugnare realmente la sentenza, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è la totale mancanza di specificità del motivo proposto. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse ‘meramente reiterativo’ di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione solida, con la quale il ricorrente non si è ‘effettivamente confrontato’. Di conseguenza, mancando un vero e proprio dialogo critico con la decisione impugnata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza: non basta essere in disaccordo. È necessario articolare una critica puntuale, specifica e pertinente, che si confronti direttamente con le ragioni esposte dal giudice nella sentenza che si contesta. Proporre un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando manca dei requisiti di legge, come la specificità dei motivi. In questo caso, è stato ritenuto tale perché si limitava a ripetere argomenti già presentati in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il motivo ripropone esattamente le stesse critiche e argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza aggiungere nuovi elementi o contestare specificamente le ragioni con cui il giudice d’appello le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 18/06/1972
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale la parte contesta l’applicazione della recidiva, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione ampia e argomentata, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr., in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ricostruisce la “biografia penale” del COGNOME);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente