Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Rinuncia ai Motivi di Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in Cassazione, sottolineando come le scelte processuali compiute nei gradi di giudizio precedenti possano precludere definitivamente la possibilità di sollevare determinate questioni. In particolare, quando un imputato rinuncia espressamente a un motivo di appello e raggiunge un accordo sulla pena, non può poi riproporre la medesima doglianza davanti alla Suprema Corte. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo del ricorso verteva sulla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo. Tale riqualificazione avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
Tuttavia, emergeva un dettaglio processuale decisivo: nel giudizio di secondo grado, la difesa aveva non solo raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ma aveva anche espressamente rinunciato al motivo di appello relativo alla qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato una palese contraddizione nel comportamento processuale del ricorrente. Non è infatti consentito contestare in sede di legittimità un punto della sentenza che era stato oggetto di una specifica rinuncia nel grado precedente, soprattutto quando tale rinuncia è parte integrante di un accordo che ha definito la pena.
La sentenza impugnata, secondo la Corte, aveva fornito una motivazione logica e coerente per inquadrare il reato nell’ipotesi più grave (comma 1), e tale valutazione era stata sostanzialmente accettata dalla difesa attraverso l’accordo ex art. 599-bis c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente non aveva più un interesse giuridicamente tutelato a sollevare nuovamente la questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la coerenza e la buona fede delle parti. L’istituto del ‘concordato in appello’ è finalizzato a una definizione più rapida del processo, basata su un’intesa tra accusa e difesa. Se una parte potesse rinunciare a un motivo per ottenere un accordo favorevole e poi riproporlo in Cassazione, l’intero istituto verrebbe vanificato. La Corte sottolinea che la sentenza della Corte d’Appello era priva di ‘fratture logiche’ e aveva recepito l’accordo formulato dalle parti, rendendo il successivo ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza delle scelte strategiche difensive e le loro conseguenze irreversibili. La rinuncia a un motivo di appello è un atto formale che preclude la possibilità di riesaminare quella specifica questione in un grado di giudizio successivo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’adesione a un concordato sulla pena deve essere attentamente ponderata, poiché cristallizza alcuni aspetti della sentenza che non potranno più essere messi in discussione. Per l’imputato, la decisione conferma che non è possibile beneficiare dei vantaggi di un accordo processuale e, al contempo, tentare di aggirarne le premesse.
 
È possibile presentare ricorso in Cassazione per un motivo a cui si era rinunciato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché il ricorrente aveva espressamente rinunciato a quel specifico motivo nel precedente grado di giudizio, nell’ambito di un accordo sulla pena.
Qual è l’effetto di un accordo sulla pena (ex art. 599-bis c.p.p.) in appello?
L’accordo sulla pena, una volta recepito dal giudice, implica l’accettazione della qualificazione giuridica del reato e preclude la possibilità di contestarla successivamente in Cassazione, specialmente se il motivo era stato oggetto di esplicita rinuncia.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35335  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Talbi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co.1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i  motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lie entità) , è proposto in relazione a motivo di appello oggetto di espressa rinuncia e che, per contro, la sentenza impugnata espone, con motivazione priva di fratture logiche i criteri adottati per inquadrare giuridicamente il fa nell’ipotesi di cui al comma 1 del d.P.R. cit., avendo del resto recepito, in relazione alla pena, l’accordo formulato dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025