Ricorso Inammissibile: La Necessità di Sollevare Tutti i Motivi in Appello
Nel complesso sistema della giustizia penale, le impugnazioni rappresentano uno strumento fondamentale a garanzia della difesa. Tuttavia, per essere efficaci, devono rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’omissione di un motivo di doglianza nel giudizio d’appello possa portare a un ricorso inammissibile in sede di legittimità, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa davanti alla Suprema Corte si basava su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Tesi Difensiva in Cassazione
La difesa sosteneva che la condotta del proprio assistito, seppur illecita, fosse talmente lieve da rientrare nell’ambito applicativo della citata norma, che consente al giudice di non applicare la pena quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale. Si trattava, quindi, di una richiesta volta a ottenere un esito processuale più favorevole, evitando la condanna penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’esame dei giudici si è fermato a un livello preliminare, concentrandosi sulla corretta procedura di impugnazione. La Corte ha rilevato un vizio fondamentale nel ricorso: il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era mai stato sollevato specificamente nell’atto di appello presentato contro la sentenza di primo grado.
Il Principio della Preclusione
Questo aspetto è cruciale. Nel nostro ordinamento vige il principio della preclusione, secondo cui le questioni che non vengono sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge non possono più essere fatte valere nei successivi gradi di giudizio. Poiché l’imputato non aveva lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto davanti alla Corte d’Appello, la sua doglianza è stata considerata ‘preclusa’ in Cassazione. Di conseguenza, i giudici di legittimità non hanno potuto esaminare la fondatezza della richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile.
le motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso per Cassazione devono trovare una corrispondenza nei motivi già devoluti al giudice d’appello. Poiché la difesa non aveva specificamente dedotto la violazione dell’art. 131 bis del codice penale nel precedente grado di giudizio, la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Il motivo è stato quindi ritenuto ‘precluso’, ovvero non più proponibile. Tale vizio procedurale ha reso l’intero ricorso inammissibile, impedendo alla Corte di valutare nel merito se la causa di non punibilità fosse effettivamente applicabile al caso concreto.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica attenta e completa sin dal primo grado di giudizio. Omettere un motivo di impugnazione in appello significa, di fatto, rinunciare a far valere quella specifica ragione davanti alla Corte di Cassazione, con conseguenze potenzialmente definitive sull’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non era stato specificamente dedotto nel precedente grado di giudizio, ovvero nell’atto di appello.
Quale specifico motivo di ricorso è stato ritenuto precluso?
È stato ritenuto precluso il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis del codice penale (particolare tenuità del fatto).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 17/06/1986
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8315/2025
. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibi di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.