Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13538 del 2024 offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo principi procedurali fondamentali che ogni operatore del diritto deve conoscere. Questo caso dimostra come la presentazione di motivi nuovi o la mancanza di un interesse concreto a ricorrere possano precludere l’esame di merito dell’impugnazione, con conseguenze anche economiche per il ricorrente.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Giudice per l’udienza preliminare di Roma per una serie di reati, tra cui rapina, estorsione, lesioni e minaccia. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, procedendo alla riqualificazione di una delle imputazioni da insolvenza fraudolenta a estorsione, ma lasciando invariato il trattamento sanzionatorio complessivo.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale in materia di rapina: Si contestava in particolare la sussistenza dell’ingiusto profitto, elemento costitutivo del reato.
2. Vizio di legge sulla riqualificazione del reato: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di aver modificato l’accusa da insolvenza fraudolenta a estorsione.
3. Vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche: Si lamentava che le circostanze attenuanti non fossero state applicate in misura prevalente sulla recidiva.
Nonostante la struttura apparentemente solida, la Corte Suprema ha ritenuto tutti e tre i motivi non meritevoli di un esame nel merito.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Cassazione ha analizzato separatamente ciascun motivo, giungendo sempre alla medesima conclusione: l’inammissibilità.
Il primo motivo è stato considerato un motivo nuovo. La questione relativa alla carenza dell’ingiusto profitto, infatti, non era stata sollevata nel precedente atto di appello. La Corte ha ricordato che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità sulla base delle questioni già devolute al giudice precedente. Salvo casi eccezionali, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti non discussi in appello.
Per il secondo e terzo motivo, la Corte ha ravvisato una carenza di interesse. Riguardo alla riqualificazione del reato, i giudici hanno osservato che la pena era rimasta identica. L’eventuale accoglimento del ricorso su questo punto non avrebbe portato alcun beneficio concreto all’imputato, rendendo l’impugnazione inutile. Similmente, per le attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato che erano già state concesse in primo grado in regime di equivalenza con la recidiva contestata. Non essendo possibile una loro ‘doppia’ applicazione, anche questo motivo è risultato privo di un interesse giuridicamente rilevante.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su rigorosi principi di procedura penale. La regola che vieta la proposizione di motivi nuovi in Cassazione (artt. 606, co. 3, e 609, co. 2, c.p.p.) serve a garantire la progressività del processo e a evitare che la Cassazione venga investita di questioni che avrebbero dovuto essere risolte nei gradi di merito. Questo principio trova la sua ratio nella necessità di preservare la funzione della Corte di legittimità, che non è quella di riesaminare i fatti, ma di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Allo stesso modo, il principio dell’interesse ad agire (o a impugnare) è un cardine del nostro sistema processuale. Un’impugnazione è ammissibile solo se il suo accoglimento può produrre un risultato favorevole per chi la propone. Nel caso di specie, né la contestazione sulla riqualificazione del fatto né quella sulle attenuanti avrebbero potuto condurre a una diminuzione della pena, rendendo di fatto il ricorso un mero esercizio teorico.
Le conclusioni
La sentenza rappresenta un monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa fin dal primo grado di giudizio. I motivi di appello devono essere formulati in modo completo ed esaustivo, poiché essi delimitano l’ambito del successivo eventuale ricorso in Cassazione. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, di regola, non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello. Introdurre un “motivo nuovo” rende il ricorso inammissibile su quel punto, in quanto il giudizio di legittimità non può estendersi a questioni non sottoposte al controllo del giudice precedente.
Se la Corte d’Appello modifica la definizione di un reato (riqualificazione) ma non la pena, si ha sempre interesse a ricorrere?
No. In questo caso, la Cassazione ha ravvisato una “carenza di interesse” proprio perché la pena era rimasta invariata. Se il ricorso non può portare a un risultato pratico favorevole per l’imputato, come una riduzione della pena, l’impugnazione è inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella presentazione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rigetto del ricorso
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare di Roma che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per varie ipotesi di reato (rapina, estorsione, danneggiamento, minaccia). La Corte procedeva alla riqualificazione di una dell imputazioni da insolvenza fraudolenta a estorsione mantenendo inalterato il trattament sanzionatorio.
L’imputato a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per:
errata applicazione dell’ad 628 c.p. e inerenti vizi motivazionali (art.606 lett. c.p.p.);
errata applicazione della legge penale e processuale in relazione alla riqualificaz del fatto del capo D in termini di estorsione (art.606 lett. b e c, c.p.p.);
vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenu generiche (art. 606 lett. e, c.p.p.).
F 1 f | 1 1
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO ha chiest che il ricorso sia rigettato.
I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di l espositiva. Essi sono affetti da diversi profili di inammissibilità.
Nel primo caso, il motivo (sulla carenza di ingiusto profitto) non è consentito poi tratta di motivo nuovo, non dedotto in precedenza con l’appello che si concentrava (pri motivo) sulla contestazione della inattendibilità della versione delle persone offese. applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, co terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di qu rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sareb possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado co riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, p non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , COGNOME, 256631).
Quanto al secondo motivo, va rilevata la carenza di interesse che discende da mantenimento della pena immutata tra primo e secondo grado a dispetto della riqualificazione del fatto da insolvenza fraudolenta ad estorsione, ritornandosi all’imputazione come originariamente formulata dal pubblico ministero nella richiest rinvio a giudizio. La Corte d’appello ha bensì riqualificato il capo D) secondo l’o imputazione di estorsione ma, in assenza di impugnazione del AVV_NOTAIO Generale, ha tenuto ferma la pena inflitta nella sentenza impugnata. Tale pena, non contestata co ricorso per Cassazione (che, in relazione al trattamento sanzionatorio lamenta solament la mancata applicazione delle circostanze attenuanti in prevalenza sulla recidiva), potrebbe diminuire nel caso di ritorno del processo alla fase del merito.
Infine, in relazione al terzo motivo vi è carenza di interesse. Le invocate circo attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado (in equivalenza, sussistend la recidiva ‘ostativa’ alla prevalenza) e non possono essere ovviamente applicate u seconda volta.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sen dell’art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedime nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023
Il Consi iiere estensore
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La Presidente