Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla sentenza precedente. È necessario presentare argomenti nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e spiegando come tale decisione influisca anche sulla prescrizione del reato. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa riguardava il possesso di 660 supporti digitali (CD) illecitamente riprodotti e privi del marchio che ne attesta l’autenticità e il pagamento dei diritti d’autore. L’imputato decideva di contestare la sentenza di secondo grado presentando un ricorso per Cassazione, basato su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la sua colpevolezza.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre l’entità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata sul merito delle questioni sollevate, ma su un difetto procedurale fondamentale: la mancanza di specificità delle argomentazioni dell’imputato.
L’analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha fornito una chiara spiegazione per la sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso e il loro impatto sul procedimento.
Il primo motivo: la mancanza di specificità
Secondo i giudici, il primo motivo del ricorso non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte in Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione; deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o di logica. In questo caso, l’imputato si è limitato a riproporre la sua tesi difensiva (di aver acquistato e successivamente masterizzato i CD) senza attaccare in modo pertinente e puntuale le ragioni per cui la Corte d’Appello l’aveva rigettata. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente motivato la condanna, sottolineando la mancanza di qualsiasi prova a sostegno della versione dell’imputato e la presenza dell’elemento soggettivo del reato, desunto dall’assenza di una giustificazione plausibile per il possesso di una tale quantità di materiale illecito.
Il secondo motivo: il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche motivando la sua scelta sulla base di due elementi decisivi: i precedenti penali specifici dell’imputato e l’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore. La Cassazione ha confermato la correttezza di questo approccio, ricordando un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può esaminare questioni che emergono successivamente al deposito del ricorso stesso, come la maturazione della prescrizione del reato. La giurisprudenza delle Sezioni Unite è chiara su questo punto: un ricorso inammissibile non permette di rilevare e dichiarare la causa estintiva. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero solo apparenti, incapaci di instaurare una vera e propria critica alla sentenza d’appello, e pertanto ha confermato la decisione impugnata.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e argomentati, che non si limitino a ripetere le difese già esposte nei gradi precedenti. In secondo luogo, chiarisce che la presentazione di un ricorso inammissibile è una mossa processualmente rischiosa: non solo non porta a una revisione del caso, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate nel frattempo. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende sigilla l’esito negativo del suo tentativo di impugnazione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato non specifico?
Un motivo di ricorso è considerato non specifico quando si limita a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte nel grado di appello, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro le ragioni della decisione impugnata.
La prescrizione del reato può essere dichiarata se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo un principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità per il giudice di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, come i precedenti penali dell’imputato o l’assenza di elementi positivamente valutabili, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2147 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per i reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché fondato su prospettazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dai giudici di secondo grado, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento evidenziando l’assenza di elementi di conforto alla tesi secondo cui i CD oggetto di imputazione erano stati acquistati dall’imputato e da lui successivamente masterizzati; ha altresì applicato corretti principi giuridici in punto di sussistenza dell’element soggettivo del delitto di ricettazione che è stato individuato proprio nella mancanza di concreta giustificazione, al di là di una versione meramente assertiva, in ordine ai 660 supporti di provenienza illecita in quanto riprodotti e privi del marchio SIAE ( si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha motivatamente argomentato il diniego richiamando, da un lato, i precedenti penali della medesima specie a carico dell’imputato e pertanto uno dei paramenti di cui all’art. 133 cod. pen. e, dall’altro, l’assenza di elementi positivamente valutabili che tale costrutto è corretto in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 01);
considerato, quanto alla intervenuta prescrizione del reato al momento del deposito del ricorso, che l’inammissibilità del ricorso proposto, in assenza della instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l’invocata causa estintiva maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.