Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Irrilevanti
Quando si impugna una decisione giudiziaria, è fondamentale che i motivi del ricorso colpiscano nel segno, contestando le specifiche ragioni poste a fondamento del provvedimento. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché le argomentazioni dell’imputato erano totalmente scollegate dal vero motivo della decisione del giudice precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le insidie procedurali che possono portare al fallimento di un’impugnazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e di violazioni del Codice della Strada, in particolare per non essersi fermato e non aver prestato assistenza dopo un incidente (art. 189, commi 6 e 7).
L’imputato ha proposto appello avverso questa sentenza. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha però dichiarato l’appello inammissibile, non entrando nel merito della colpevolezza, ma fermandosi a una valutazione preliminare di natura procedurale: l’impugnazione era stata presentata in ritardo.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La ragione di questa decisione è tanto semplice quanto perentoria: il ricorso era “inconferente”, ovvero irrilevante.
Il ricorrente, infatti, aveva basato le sue argomentazioni su presunti difetti di motivazione della Corte d’Appello, ma non aveva minimamente toccato il vero e unico motivo per cui il suo appello era stato respinto: la tardività. La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è stato Giudicato “Inconferente”?
La motivazione della Corte di Cassazione è un chiaro esempio di logica processuale. I giudici hanno sottolineato che il ricorso è inammissibile perché le ragioni addotte non sono pertinenti rispetto al contenuto della decisione impugnata.
La Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione. Il ricorrente avrebbe dovuto, nel suo successivo ricorso in Cassazione, contestare proprio quella valutazione, dimostrando, ad esempio, che i termini erano stati rispettati o che esistevano cause di giustificazione per il ritardo.
Invece, il ricorrente ha ignorato completamente la questione della tardività e ha argomentato su un presunto vizio motivazionale nel merito, un tema che la Corte d’Appello non aveva nemmeno affrontato. Di conseguenza, il suo ricorso è risultato sterile e non idoneo a scalfire la decisione precedente, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di Centrare i Motivi del Gravame
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione in sede legale. Non è sufficiente avere delle ragioni, ma è essenziale che queste ragioni siano pertinenti e mirate a contestare specificamente i punti decisionali della sentenza che si intende riformare. Ignorare la ratio decidendi (la ragione della decisione) del giudice precedente e argomentare su aspetti non rilevanti per quella specifica pronuncia equivale a sparare a salve. Il risultato, come in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità del gravame, con conseguente condanna alle spese e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano irrilevanti (inconferenti) rispetto alla decisione impugnata. Egli contestava un vizio di motivazione, mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato il suo precedente appello inammissibile per tardività, ovvero perché presentato fuori termine.
Quali erano le accuse originali per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale) e per violazioni del Codice della Strada relative alla fuga e all’omissione di soccorso dopo un incidente (art. 189, commi 6 e 7).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen., 81 cpv. cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché inconferente rispetto alle ragioni della dichiarata inammissibilità, che riguardano la tardività dell’impugnazione e non il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.QM.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Fresideryte/