Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Ripetitivo
Presentare un appello in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità per contestare la violazione della legge in una sentenza. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un recente caso ha chiarito le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte. Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e i rischi di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi dell’appello si concentravano su tre punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale), il riconoscimento di una circostanza attenuante e la contestazione della recidiva. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente questi aspetti, portando a una condanna ingiusta.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione delle stesse censure già esaminate e rigettate nei gradi di giudizio precedenti. In questo caso, i giudici hanno rilevato che tutti i punti sollevati dall’appellante erano già stati ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dalla Corte territoriale. Questo rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Il risultato è stata la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state concise ma estremamente chiare. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ dei profili di censura già presentati in appello. La Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente fondata per negare sia la non punibilità per tenuità del fatto, sia l’attenuante richiesta, oltre a confermare la sussistenza della recidiva.
La Cassazione, quindi, non ha riscontrato alcun vizio di legittimità nella sentenza impugnata, ma solo un tentativo del ricorrente di ridiscutere il giudizio di fatto. Poiché il ruolo della Cassazione è quello di garantire la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare le prove (giudizio di merito), il ricorso è stato ritenuto privo dei suoi presupposti essenziali.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. Citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno specificato che tale sanzione è dovuta quando non si può escludere che il ricorrente abbia agito con ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In altre parole, chi presenta un ricorso ripetitivo e generico deve farsi carico delle conseguenze economiche della sua iniziativa, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche sulla violazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma aggiuntiva (qui di 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti già effettuata dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti del processo. Presentare un ricorso basato solo su una diversa interpretazione dei fatti lo rende inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44577 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SOUMARE ALY nato il 10/09/1972
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profil di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché alla mancata esclusione dell recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cor territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.