Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Tentato Furto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e pertinenza. Quando i motivi addotti sono inconsistenti o non conformi alla legge, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, chiarendo i limiti e i requisiti per accedere al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto in abitazione. La decisione era stata inizialmente emessa dal tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato aveva già impugnato la prima sentenza, ma limitatamente ai motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, ottenendo una decisione di secondo grado. Non soddisfatto, ha deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso Ritenuti Inconferenti
Il ricorso presentato alla Suprema Corte è stato giudicato totalmente “inconferente” rispetto all’oggetto del giudizio. L’inammissibilità è derivata da due errori fondamentali commessi dalla difesa del ricorrente, che hanno reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione.
Errore sull’Oggetto dell’Impugnazione
Il primo errore è stato quello di censurare la sentenza di primo grado. La legge processuale stabilisce che, una volta emessa una sentenza d’appello, è quest’ultima che deve essere oggetto di ricorso in Cassazione. Tentare di criticare nuovamente la decisione di primo grado, già vagliata in appello, rappresenta un’azione non consentita che vizia irrimediabilmente l’impugnazione.
Errore sul Rito Processuale Applicabile
Il secondo grave errore è stato il richiamo all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale e al rito del cosiddetto “patteggiamento”. Questa norma si applica esclusivamente a chi ha scelto tale rito speciale. Nel caso di specie, invece, il processo si era svolto con le forme del “giudizio abbreviato”. Confondere i riti processuali e invocare norme non pertinenti dimostra una mancanza di coerenza logico-giuridica che rende il motivo di ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, rilevati questi palesi vizi, ha agito di conseguenza. I giudici hanno sottolineato come l’unico motivo di ricorso fosse del tutto scollegato dal thema decidendi, ovvero dalla questione che doveva essere decisa. I motivi proposti non solo erano diretti contro una sentenza non più impugnabile in quella sede, ma si fondavano anche su un quadro normativo errato. L’irrilevanza e l’infondatezza manifesta dei motivi hanno quindi condotto inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte di Cassazione non si è limitata a rigettare l’impugnazione. Come previsto dalla legge, quando un ricorso inammissibile viene dichiarato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questo caso insegna che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con competenza e precisione, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto inconferenti: in primo luogo, esprimeva la volontà di censurare la sentenza di primo grado, che era già stata oggetto di appello; in secondo luogo, richiamava erroneamente norme relative al rito del patteggiamento, nonostante il processo si fosse svolto con giudizio abbreviato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
L’imputato aveva già presentato appello contro la sentenza di primo grado?
Sì, il provvedimento specifica che l’imputato aveva già proposto appello contro la sentenza di primo grado, sebbene solo per motivi relativi al trattamento sanzionatorio, e aveva già ottenuto una decisione dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione;
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto è del tutto inconferente rispetto al thema decidendi in quanto:
esprime la volontà di censurare la sentenza di primo grado, pur avendo già proposto appello contro la medesima (e solo per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) ed avendo ottenuto la decisione di secondo grado;
richiama l’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. e il rito del c.d. patteggiamento nonostante il processo si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024