Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché non tutte le doglianze possono essere esaminate dal supremo organo di giustizia. La decisione sottolinea che un appello basato su motivi non consentiti dalla legge o palesemente privi di fondamento non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Dopo aver rinunciato a tutti gli altri motivi di appello, la sua difesa si concentrava su un unico punto: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado. L’imputato lamentava, in sostanza, che la sua pena non fosse stata ridotta come sperato, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato in questa valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è quindi diventata definitiva.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha stabilito che il motivo del ricorso non era consentito dalla legge in sede di legittimità. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che valuta i fatti e la personalità dell’imputato. La Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Contestare una valutazione discrezionale, se ben motivata, non costituisce un errore di diritto censurabile in questa sede.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto il motivo del ricorso “manifestamente infondato”. Questo significa che la doglianza appariva, a una prima e rapida analisi, palesemente priva di qualsiasi pregio giuridico. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo logico e congruente le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche. Il ricorso non era riuscito a evidenziare alcun vizio logico o giuridico in tale motivazione, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta e motivatamente disattesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a correggere errori di diritto, non a ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Proporre un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o basato su motivi non permessi espone il ricorrente a conseguenze negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito: prima di adire la Suprema Corte, è indispensabile un’attenta valutazione legale per assicurarsi che i motivi di ricorso siano solidi, pertinenti e ammissibili secondo le rigide regole della procedura penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità (ad esempio, la rivalutazione dei fatti) o quando i motivi presentati sono considerati manifestamente infondati, cioè palesemente privi di qualsiasi base giuridica.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile contestare la decisione discrezionale del giudice di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche se questa è supportata da una motivazione congrua e logica. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, configurando un vizio di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso e la definitività della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 596 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 596 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 bis, 20 bis, 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, con riferimento all’unico motivo residuo, in esito alla rinuncia di tut motivi di appello, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello ha congruamente motivato dando conto delle ragioni inerenti al trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare pagg. 2-4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025