Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41755 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto un rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 27/01/2025 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 28/06/2024 del Tribunale di Trieste, che lo aveva condannato per il reato di truffa contestato ai capi 1, 3, 8, 13 e 20 della rubrica.
Deduce:
1.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 157 cod. proc. pen., per l’intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi 1, 3, 8, 13 e 20.
Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, in relazione ai reati in contestazione non si applica la sospensione prevista dalla c.d. Riforma Orlando.
In particolare, il ricorrente osserva che tale normativa si applica soltanto ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e, quindi, a partire da una data successiva a quella di commissione dei reati in contestazione.
Si aggiunge che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025, COGNOME) Ł lesiva del principio di uguaglianza e del principio del giusto processo.
1.2. Vizio di motivazione per travisamento dei fatti e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 1,3, 8, 13 e 20.
Il ricorrente denuncia la mancanza di prova a carico di COGNOME quanto alla
manomissione dei contachilometri e alla sua consapevolezza circa l’avvenuta alterazione, non essendo a tal fine sufficiente rilevare che l’imputato ha condotto le trattative per l’acquisto delle autovetture.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati dai giudici in relazione a ogni capo d’imputazione, al fine di dimostrare il travisamento dei fatti.
Si aggiunge che i contratti recavano una clausola con cui si precisava che non veniva garantita l’esattezza dei chilometri segnati nel contachilometri.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si denuncia l’apoditticità della motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, con un generico richiamo ai precedenti penali.
Quanto alla pena, si osserva che l’imputato Ł gravato da due precedenti aspecifici, risalenti nel tempo, così che la negazione delle circostanze attenuanti generiche risulta immotivata.
1.4. Con memoria pervenuta il 31/10/2025 il ricorrente segnala che, con ordinanza del 11 luglio 2025, la Corte di Appello di Lecce ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., con riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il diritto vivente (Sezioni Unite 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre, invece, dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. Si precisa che la trattazione della questione Ł stata per l’udienza del 10 febbraio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il primo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato.
Il ricorrente assume che il reato sarebbe prescritto ove non venisse applicata la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla c.d. riforma Orlando (Legge 23 giugno 2017, n. 103).
In realtà, anche applicandosi il regime previgente alla menzionata riforma, il reato non si sarebbe comunque prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.
Tra i fatti in esame, infatti, il piø risalente Ł quello contestato al capo 1), consumato il 10/07/2017, al di fuori del perimetro di temporale di applicazione della causa di sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Applicando la normativa vigente all’epoca del fatto (10 luglio 2017), dunque, il tempo necessario alla prescrizione della truffa, avendo riguardo alla sua cornice edittale, Ł pari a sette anni e sei mesi, considerando gli atti interruttivi, per come disposto dagli artt. 157 e 160 cod. pen..
Si giunge, così, alla data del 10 gennaio 2025, cui vanno aggiunti ulteriori 64 giorni per la sospensione disposta in occasione dell’emergenza COVID-19, così che la prescrizione sarebbe andata a maturare il 15 marzo 2025, in data successiva alla sentenza della Corte di appello, pronunciata il 27 gennaio 2025.
Da ciò discende l’inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo in scrutinio, oltre che l’ininfluenza al caso in esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Lecce in relazione alla causa di sospensione introdotta dalla Legge n. 103 del 2017.
1.2. I restanti motivi sono inammissibili perchØ sollevano questioni non consentite in sede di legittimità.
1.2.1. Il secondo motivo d’impugnazione Ł esplicitamente intitolato al travisamento del fatto e, in effetti, la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.
Da ciò l’inammissibilità del motivo, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01).
Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non Ł possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchØ Ł preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre Ł consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il “travisamento della prova”, che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01).
Tanto vale, ancor di piø quando -come nel caso di specie- i motivi di ricorso siano la mera reiterazione delle stesse argomentazioni di merito sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello.
1.2.2. I giudici dell’impugnazione di merito, infatti, hanno respinto le medesime deduzioni difensive oggi trasfuse nel ricorso e hanno confermato l’affermazione di responsabilità rilevando una pluralità di elementi, la cui lettura unitaria faceva ritenere che l’imputato fosse direttamente coinvolto in tutte le transazioni e costituisse il referente operativo dell’artificio volto ad alterare i contachilometri, atteso che egli gestiva le trattative, si occupava delle revisioni strumentali al raggiro e non ha fornito una versione alternativa credibile, nØ ha assolto all’onere di allegazione necessario a prospettare circostanze idonee a ribaltare i fatti accertati. In tal senso sono state valorizzate, tra molto altro, formali le testimonianze di COGNOME, di COGNOME (che hanno riferito che le revisioni dei veicoli venivano eseguite presso l’officina dello COGNOME, il quale curava per la società anche operazioni apparentemente intestate ad altri soggetti) e di COGNOME, COGNOME e degli altri soggetti che avevano ceduto autovetture con chilometraggi reali sensibilmente superiori rispetto a quelli risultanti al momento della vendita. La Corte di merito ha altresì chiarito che la circostanza che in precedenza si praticassero modalità differenti di revisione non incideva sull’attendibilità dei dati rilevati in occasione delle operazioni.
1.2.3. A fronte di una motivazione che non può certamente dirsi mancante, che non Ł illogica e non Ł contraddittoria, la reiterazione delle argomentazioni in fatto già respinte dalla corte di appello porta all’inammissibilità dei motivi d’impugnazione.
Va ricordato, infatti, che «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
1.2.2.Quanto alle circostanze attenuanti generiche va rilevato che con l’atto di appello non risulta dedotta alcuna censura al loro riguardo.
COGNOME lettura dell’atto di gravame, infatti, emerge un primo motivo dedicato -per ogni ipotesi di reato- alla insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e alla mancata assoluzione; un secondo motivo dedicato all’eccessività della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; nulla in ordine alle circostanze attenuanti generiche.
Da ciò discende che la sentenza della corte di appello non può essere censurata per non essersi pronunciata in relazione al mancato esercizio di un potere officioso che non Ł stato sollecitato e che non Ł stato oggetto di uno specifico motivo di gravame, dovendosi ricordare che “il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o piø circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno)” ( Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276596 – 02; nello stesso senso, si veda, Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Va evidenziato, infine, che non Ł possibile rilevare la prescrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugnazione, atteso che il ricorso inammissibile non consente l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025