Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Infondato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada percorribile senza solide basi giuridiche. Quando un’impugnazione è priva dei requisiti di legge o manifestamente infondata, la Corte può dichiararla un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, analizzando un caso che tocca temi come la prescrizione, il risarcimento del danno e la tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Oltraggio e Violazione Stradale
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, imputato per due distinti reati: oltraggio a pubblico ufficiale e una violazione del codice della strada. Nonostante la condanna in secondo grado, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per Cassazione e sollevando diverse questioni, tra cui l’avvenuta prescrizione di uno dei reati e il mancato riconoscimento di cause di non punibilità.
La Decisione della Cassazione: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che dimostrano la manifesta infondatezza e la natura meramente ripetitiva del ricorso.
La Questione della Prescrizione e la Legge Orlando
Un primo motivo di ricorso riguardava la presunta estinzione per prescrizione della contravvenzione stradale. L’imputato sosteneva che il tempo per perseguire il reato fosse ormai scaduto. Tuttavia, la Cassazione ha smontato questa tesi richiamando la cosiddetta ‘legge Orlando’ (L. 103/2017). Questa normativa ha introdotto specifiche cause di sospensione del corso della prescrizione. Poiché il reato era stato commesso in un’epoca in cui tale legge era pienamente operativa (tempus commissi delicti), il calcolo della prescrizione effettuato dalla difesa era errato, in quanto non teneva conto del periodo di sospensione. La censura è stata quindi giudicata manifestamente infondata.
La Ripetitività dei Motivi e la Mancanza di Critica
Il secondo gruppo di doglianze riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e dell’estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno. La Corte ha osservato che questi argomenti erano una mera riproduzione di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva già spiegato in modo esaustivo perché il fatto non potesse considerarsi di lieve entità e perché il risarcimento offerto non fosse né congruo né completo, in quanto non teneva conto del danno subito dall’Arma dei Carabinieri, anch’essa parte lesa. Proporre nuovamente gli stessi motivi senza contestare specificamente il ragionamento del giudice precedente rende il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. È necessario che l’imputato si confronti dialetticamente con la sentenza che intende impugnare, evidenziandone gli errori logici o giuridici. In questo caso, il ricorrente non ha svolto questa operazione critica, limitandosi a riproporre argomentazioni già vagliate e motivatamente disattese. La manifesta infondatezza della questione sulla prescrizione, unita alla natura riproduttiva delle altre censure, ha condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. La Suprema Corte, conformemente a un consolidato orientamento anche della Corte Costituzionale, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a penalizzare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver proposto un ricorso senza una ragionevole probabilità di accoglimento, gravando inutilmente sul sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce quindi un importante monito: le impugnazioni devono essere sorrette da argomenti solidi e pertinenti, altrimenti il rischio è quello di vedersi non solo respingere il ricorso, ma anche infliggere un’ulteriore sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché ignora norme chiaramente applicabili come quelle sulla sospensione della prescrizione, o quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio precedente senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale senza un fondamento apprezzabile e quindi con colpa.
Il risarcimento del danno estingue sempre il reato?
No, non necessariamente. Come evidenziato nel provvedimento, affinché il risarcimento possa avere effetti estintivi o attenuanti, deve essere ritenuto dal giudice congruo ed esaustivo. Se il risarcimento è giudicato parziale, come nel caso in cui non copre i danni a tutte le parti offese (nello specifico, l’Arma dei Carabinieri), non è idoneo a far venir meno la punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41312 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
27/RG 21536
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe cui è stato condannato in ordine ai reati di oltraggio (capoc) e del reato di cui all’art. 186, 7, del cod. della strada (capo b)
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile:
perché – quanto alla dedotta estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzion contestata sub b) nel corso del giudizio di appello – la censura è manifestamente infondata operando nel caso in esame la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dall legge del 23 giugno 2017 n 103 – c.d. legge Orlando- in ragione del tempus commissi delicti (i.e. 25 aprile 2019)- cfr pag. 3 della sentenza di appello;
perché -quanto al mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per avvenuto risarcimento del danno e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 b cod. pen – le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrent confronta in modo critico (si veda pag. 3 ove la Corte distrettuale indica in modo esausti congruo i motivi sottesi al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità nonché la congruità e non esaustività del risarcimento del danno non avvenuto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE );
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.