Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un’Impugnazione Infondata
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una seconda opportunità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo ripropone questioni già ampiamente decise. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per evasione dagli arresti domiciliari, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con un muro di inammissibilità, portando a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. Trovandosi agli arresti domiciliari, l’uomo aveva violato le prescrizioni imposte dal giudice. La difesa aveva tentato, sia in primo grado che in appello, di sostenere la tesi di un “incolpevole errore” commesso dagli agenti di polizia giudiziaria nell’individuare il corretto luogo di domicilio in cui l’imputato doveva rimanere ristretto.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa argomentazione, ritenendola infondata e confermando la condanna. Non contento della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua impugnazione sugli stessi motivi già esaminati e rigettati nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una breve ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non aveva i requisiti per essere esaminato, in quanto si limitava a riproporre doglianze già adeguatamente valutate dai giudici di merito.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è una diretta conseguenza della palese infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “congrua e per nulla illogica” riguardo all’insussistenza dell’errore incolpevole invocato dalla difesa. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione, senza evidenziare vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
La condanna alla sanzione pecuniaria si basa sul principio, consolidato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000), secondo cui chi propone un’impugnazione inammissibile per propria colpa (cioè senza una valida ragione giuridica) deve subire una sanzione economica. Ciò serve a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso si basi su vizi di legittimità concreti e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, tra cui il pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi e in una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva doglianze che erano già state adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito con una motivazione congrua e logica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
La sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero quando il ricorso è palesemente infondato e privo di serie ragioni legali, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41302 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
17/NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatament valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sen pag.3, là dove la Corte di appello argomenta in ordine alla assenza del dedotto “incolpevo errore” degli Agenti di Pg nella individuazione del luogo di domicilio in cui il COGNOME era r in regime di arresti donniciliari)
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in col nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.