Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Manifestamente Infondato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi palesemente privi di fondamento, porti a una condanna per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima era stata chiamata a rideterminare la pena a seguito di una precedente decisione della Cassazione, che aveva dichiarato prescritto uno dei reati contestati (previsto dall’art. 474 c.p.), originariamente unito in continuazione con altri illeciti (tra cui la ricettazione, art. 648 c.p.).
Il ricorrente contestava le modalità con cui la Corte d’Appello aveva ricalcolato la sanzione finale, ritenendo che l’operazione fosse stata eseguita in modo errato. L’impugnazione si concentrava, quindi, su un aspetto tecnico relativo al trattamento sanzionatorio dopo l’estinzione di uno dei reati concorrenti.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non aveva i requisiti per essere discussa.
La ragione di tale pronuncia risiede nel fatto che il motivo addotto dal ricorrente è stato giudicato “manifestamente infondato”. Secondo la Corte, il Giudice del rinvio aveva operato in modo corretto e logico, sciogliendo il vincolo della continuazione tra il reato principale e quello ormai prescritto, e rideterminando la pena di conseguenza. Il ricorrente, nel suo appello, aveva omesso di considerare questo passaggio cruciale, rendendo la sua doglianza priva di qualsiasi pregio giuridico.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto?
La motivazione della Suprema Corte è netta e concisa. Il punto centrale è che il ricorrente ha basato la sua impugnazione su un presupposto errato, ignorando la necessità giuridica di “sciogliere la continuazione interna” per ciascun capo d’imputazione. Quando un reato legato ad altri dal vincolo della continuazione si estingue (in questo caso per prescrizione), il giudice deve necessariamente ricalcolare la pena per i reati residui, partendo dalla sanzione base del reato più grave rimasto.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha eseguito questa operazione in modo impeccabile, con una motivazione “immune da profili di illogicità”. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato ritenuto non solo debole, ma palesemente errato, tanto da giustificare una declaratoria di inammissibilità. Viene inoltre richiamato un principio consolidato, secondo cui l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, in quanto si presume che abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le conclusioni che possiamo trarre da questa ordinanza sono di notevole importanza pratica. In primo luogo, un ricorso inammissibile non è un esito neutro. Comporta conseguenze economiche dirette per chi lo propone: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
In secondo luogo, la decisione ribadisce che un’impugnazione in Cassazione deve basarsi su motivi solidi e giuridicamente pertinenti. Non è sufficiente un generico dissenso con la sentenza impugnata; è necessario individuare vizi specifici e argomentare in modo logico e coerente con i principi del diritto. Un ricorso che ignora elementi fondamentali del ragionamento del giudice precedente, come in questo caso, è destinato a essere respinto senza nemmeno un esame di merito, con un aggravio di costi per il proponente.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando deduce un motivo manifestamente infondato, ovvero una ragione di impugnazione che appare palesemente priva di fondamento giuridico e logico.
Cosa succede se un reato in continuazione con altri viene dichiarato prescritto?
Quando un reato in continuazione viene dichiarato prescritto, il giudice deve “sciogliere la continuazione interna” e procedere a una nuova determinazione della pena per i soli reati che non si sono estinti, basandosi sulla sanzione prevista per il più grave tra essi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
L’inammissibilità del ricorso, se causata da colpa del proponente, comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in merito alle modalità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente, i omette di considerare che sia per il reato più grave di cui al capo O), che per gli altri r continuazione di ali ai capi B), C) e D), andava sciolta la continuazione interna per ciascun capo tra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e quello, dichiarato prescritto da questa Cort all’art. 474 cod. pen.; tale operazione è stata correttamente effettuata dal Giudice del rinvio motivazione che risulta immune da profili di illogicità;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.