Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Rinvio
Quando un procedimento giudiziario giunge in Cassazione, le decisioni possono avere esiti diversi. Una delle più nette è la declaratoria di ricorso inammissibile, che blocca l’esame nel merito dell’impugnazione. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene considerato infondato, specialmente nel contesto di un giudizio di rinvio, ovvero quando la causa torna a un giudice di merito dopo un primo annullamento.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990). La sentenza era già stata oggetto di un primo ricorso per cassazione, che aveva portato a un annullamento con rinvio. Tuttavia, l’annullamento non riguardava la colpevolezza, ma era limitato esclusivamente alla determinazione della pena. La Cassazione aveva infatti incaricato la Corte di Appello di Napoli di ricalcolare la sanzione, tenendo conto dei nuovi principi stabiliti da una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (la n. 40 del 2019), che aveva modificato il quadro sanzionatorio per alcune fattispecie di reati.
La Decisione della Corte di Appello in Sede di Rinvio
La Corte di Appello di Napoli, agendo in sede di rinvio, ha eseguito scrupolosamente il compito assegnatole. Ha riesaminato la pena alla luce della nuova cornice sanzionatoria, riducendo la condanna inflitta all’imputata. La sua decisione era quindi vincolata e limitata a questo specifico aspetto, come disposto dalla Suprema Corte nel precedente giudizio.
Le Ragioni del Secondo Ricorso Inammissibile
Nonostante la riduzione di pena, l’imputata ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, lamentando una “motivazione apparente”. Questo tipo di vizio si verifica quando la motivazione di una sentenza è solo di facciata, ma in realtà non spiega le ragioni logico-giuridiche della decisione. La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato questa censura, definendola “del tutto inconsistente”.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha chiarito che il giudice del rinvio aveva un unico compito: ricalcolare la pena. Questo compito è stato svolto correttamente, applicando la nuova e più favorevole cornice edittale. La Corte ha sottolineato due punti cruciali:
1. Corretta Esecuzione del Rinvio: La Corte di Appello di Napoli si è attenuta al perimetro del giudizio di rinvio, che era circoscritto alla sola pena.
2. Mancanza di Contestazione Specifica: L’imputata, nel suo ricorso, non ha mosso alcuna critica specifica contro il nuovo calcolo della pena, limitandosi a una generica e infondata accusa di motivazione apparente.
In sostanza, il ricorso è stato giudicato un tentativo pretestuoso di rimettere in discussione aspetti già decisi o di criticare una decisione che, in realtà, era vincolata e corretta. Di fronte a una censura così palesemente infondata, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è che la sentenza della Corte di Appello di Napoli diventa definitiva. La seconda, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è di natura economica: l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è uno strumento per ritentare all’infinito la sorte di un processo. Quando i motivi sono generici, pretestuosi o, come in questo caso, palesemente inconsistenti, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità, con l’aggravio di ulteriori costi per chi lo propone.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato ritenuto inconsistente e quindi inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inconsistente perché la Corte di Appello si era limitata a eseguire correttamente il compito assegnatole dalla Cassazione in un precedente giudizio di rinvio, ovvero ricalcolare la pena. L’imputata ha lamentato una motivazione apparente in modo generico, senza contestare specificamente il nuovo calcolo, rendendo la sua censura del tutto infondata.
Qual era il ruolo della Corte di Appello dopo la prima sentenza della Cassazione?
Il ruolo della Corte di Appello era limitato e vincolato. A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, doveva unicamente ricalcolare la pena inflitta all’imputata, applicando i principi sanciti dalla sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, che aveva introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per la violazione comma 1, e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che l’imputata ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per m apparente;
Ritenuto che la censura sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello di Napo sull’annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione avverso la sente Corte di appello di Salerno, limitatamente alla pena, per la quale avrebbe dovuto t della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019;
Rilevato che la sentenza impugnata ha conseguentemente ridotto la pena complessiva irrogata, tenuto conto della nuova cornice sanzionatoria, e rilevato che l’imput specificamente contestata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente