Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Evasione e Resistenza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Quando un ricorso è vago o non affronta le specifiche motivazioni della sentenza precedente, viene dichiarato ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze di un’impugnazione manifestamente infondata in un caso di evasione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’imputato era stato condannato per il reato di evasione. Secondo quanto ricostruito, egli era stato trovato a notevole distanza dal suo luogo di restrizione domiciliare. Al momento del controllo, si trovava in compagnia di un’altra persona, la quale si era data a una fuga precipitosa alla vista degli agenti di polizia. Inoltre, quando gli agenti hanno tentato di procedere all’arresto in flagranza di reato, l’imputato ha reagito in modo violento per sottrarsi alla cattura.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’appello e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni a carico del ricorrente. Egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: l’aspecificità e la manifesta infondatezza del ricorso.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale. In altre parole, l’appellante non aveva contestato in modo puntuale e motivato le ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano escluso la particolare tenuità della sua condotta.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito gli elementi fattuali già evidenziati dalla Corte d’Appello, che dipingevano un quadro di una certa gravità:
1. La distanza dal luogo di restrizione.
2. La presenza di un’altra persona che è fuggita, suggerendo un contesto illecito.
3. La reazione violenta del ricorrente finalizzata a evitare l’arresto.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente la decisione dei giudici di merito e rendevano l’impugnazione priva di qualsiasi speranza di accoglimento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: un ricorso in Cassazione non può essere una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole. Deve essere un’analisi critica e specifica, capace di individuare vizi logici o violazioni di legge precise nella decisione impugnata. Un ricorso inammissibile, perché vago o palesemente infondato, non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche aggiuntive, come il pagamento delle spese e una multa alla Cassa delle ammende, che aggravano la sua posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, cioè non contestava in modo specifico gli argomenti della sentenza precedente, e ‘manifestamente infondato’.
Quali elementi hanno aggravato la posizione del ricorrente?
Gli elementi aggravanti considerati dalla Corte sono stati la notevole distanza dal luogo di restrizione, il fatto di trovarsi con una persona che è fuggita alla vista degli operanti e la reazione violenta per sottrarsi all’arresto in flagranza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con gli argomenti sulla base dei quali la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità della condotta di evasione, ed è comunque manifestamente infondato, essendo stato sottolineato come a distanza dal luogo di restrizione il ricorrente stesse parlando con una persona, datasi a precipitosa fuga alla vista degli operanti, e come il ricorrente abbia reagito in modo violento per sottrarsi all’arresto in flagranza;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
I Presid nte