Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive e gli allegati depositate dall’AVV_NOTAIO con cui eccepisce il difetto di giurisdizione dell’A.G. italiana.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 7 commesso in Palermo il 25/09/2013 (capo A), di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) in relazione all’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, commesso in Palermo il 29/12/2014.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO (non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen.), e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
Violazione di legge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., estinzione del reato commesso il 25/09/2013, essendo decorsi dieci anni. Chiede l’emissione RAGIONE_SOCIALE sentenza di non doversi procedere per il capo A).
Vizio di motivazione in relazione all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità per il capo B), contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, omesso rilievo che l’imputato è stato assolto per i medesimi fatti con sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/11/2018.
Vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione difensiva di difetto di giurisdizione per la sussistenza di immunità diplomatica in favore del COGNOME.
Come risulta dalla nota, pervenuta in data 20/06/2014, del RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME non gode di alcuna immunità diplomatica, come prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazione diplomatiche del 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Né il rilascio del passaporto diplomatico al COGNOME, in epoca peraltro successiva all’inizio dell’azione penale, CM gli conferisce alcuna immunità di -te…..uu 2 t..Z.h..a 9 diritto RAGIONE_SOCIALE rispetto alla giurisdizione italiana .e-che, in ogni caso, essend cittadino italiano il COGNOME, l’eventuale immunità riguarderebbe i soli atti compiuti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni diplomatiche. Il che è escluso nel caso in scrutinio.
Nel merito il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Non considera il ricorrente, nel calcolo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del reato, il periodo di sospensione del corso RAGIONE_SOCIALE prescrizione ex art. 159 cod.pen.
Il reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso in data 25/09/2013, data RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione infedele, si prescrive, come previsto dagli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74/2000, in j’ u( dieci anni, termine a cui va aggiunto il periodo di sospensione del corso RAGIONE_SOCIALE
prescrizione, come indicato nella sentenza di primo grado di giorni tre, sicchè il reato di cui al capo A) si è prescritto in data 28/09/2023, dunque, in data successiva alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza in grado di appello.
Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119). Situazione che impone la disamina RAGIONE_SOCIALE altri motivi di ricorso, i quali risultano anch’essi inammissibili, sicchè è preclusa la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A), mentre per il capo B) la prescrizione maturerà al 01/01/2015.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchèvdeduce in via del tutto ÙL generica la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale in relazione all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione a fini dell’imposta sui redditi, con evasione fiscale per C 258.799,00, senza confronto specifico con la sentenza impugnata che ha affermato, per contro, la responsabilità penale sulla scorta dell’ampio panorama probatorio costituito dagli atti RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale RAGIONE_SOCIALE G. di RAGIONE_SOCIALE. Segnatamente, le conformi sentenze di merito hanno argomentato che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale, era risultat accertato che nel 2012, a fronte di somme incassate pari a C 807.702,54, era stato dichiarato al fisco come reddito da lavoro dipendente solamente la somma di C 360.823,00, con importo non dichiarato per C 508.880,00 (art. 4 – capo a), mentre per l’anno di imposta 2013, l’imputato non aveva presentato alcuna dichiaraziont r a fronte di proventi per C 617.742,64, redditi percepiti e derivanti dalla condotta distrattiva posta in essere in danno di altra società, RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era socio finanziatore ( art. 5 – capo b) (cfr pag. 11 sentenza primo grado), motivazione che non viene specificatamente censurata risultando, così, il ricorso, che espone generici richiami alla categoria del vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE ‘motivazione e di violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., è inammissibile per genericità.
7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile là dove, deduce la violazione del divieto di secondo giudizio affermando – senza allegazione – che il COGNOME NOME era stato assolto per i medesimi fatti, dal Tribunale di Palermo, in data
27/11/2018. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che la questione non era stata sottoposta al giudice di merito nei motivi di appello e viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Sotto altro profilo, Questa Corte di legittimità ha affermato, con indirizzo ermeneutico che il Collegio condivide, che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo” e come tale può essere deducibile nel giudizio di legittimità a condizione che la decisione RAGIONE_SOCIALE relativa questione sia di immediata evidenza e non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, B., Rv. 271764; Sez. 3, n. 35392 del 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997).
È del tutto evidente che la generica affermazione che il COGNOME NOME era stato già assolto dal Tribunale di Palermo in data 27/11/2018 sentenza n. 7074/2018, in assenza di allegazione, che era onere del ricorrente soddisfare, non consente la verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezione da parte di Questa corte di legittimità. Osserva, per completezza, il Collegio che la sentenza del Tribunale di Palermo sarebbe stata pronunciata nel 2018, ben prima dell’inizio del processo in primo grado, davanti al quale, si ribadisce, la questione non era stata sollevata e non era neppure stata devoluta in appello, sede ove il giudice avrebbe potuto attivare tutti i poteri istruttori di acquisizione RAGIONE_SOCIALE stessa e di valutazione. Infine, ril Collegio, che neppure viene indicato nel ricorso per cassazione il titolo di reato a cui si riferisce la sentenza del Tribunale di Palermo.
In altri termini, ai fini dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE causa di improcedibilità ex 649 cod.proc.pen., pur dovendo il giudice rilevarla d’ufficio nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all’onere RAGIONE_SOCIALE allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l’acquisizione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE pronuncia su cui si fonda l’eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l’accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Rv. 281738 – 01), onere di allegazione che deve essere assolto con la produzione del provvedimento, si da consentire al giudice di verificare, anche con l’acquisizione di ufficio, le condizioni per l’accoglimento del motivo nel giudizio d legittimità non potendo tale giudice compiere attività istruttoria.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Va rilevato che il ricorrente non aveva chiesto nei motivi di appello il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ora, costituisce indirizzo ermeneutico condiviso dal Collegio quello secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio
una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063 – 02).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 09/07/2024