Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Campobasso, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato NOME responsabile del reato di cui agli artt. 582, 583 comma 1 , n. 1 cod. pen. cod. pen., e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione;
letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo proposto (violazione di legge e mancanza di motivazione in ragione della mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato) devolve doglianza manifestamente infondata: ed invero, tenuto conto che il reato per cui si procede è stato commesso in data 18 gennaio 2016, al termine massimo di prescrizione di sette anni deve essere aggiunto l’ulteriore periodo di interruzione di un quarto previsto dall’art. 161, comma 2, pari ad un anno e mesi 9, per complessivi anni 8 e mesi 9, nonché l’ulteriore periodo di giorni 64 quale “sospensione covid” ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di talché alla data della pronuncia della Corte d’appello, il 12 dicembre 2024, il reato de quo non era prescritto;
ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d’appello che argomenta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all’imputato (pagg. 2, 3); né la Corte d’appello doveva rinnovare l’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., non avendo diversamente valutato, rispetto alla sentenza di proscioglimento, per l’errata declaratoria di estinzione per prescrizione del contestato delitto, le fonti di prova dichiarative poste a fondamento della decisione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto generico ed aspecifico: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (gravità e brutalità delle modalità del fatto criminoso), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244);
osservato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025