Ricorso Inammissibile: Guida Pratica a una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e le richieste siano state correttamente formulate nei precedenti gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di una strategia processuale attenta. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna parzialmente riformata in appello, ha tentato la via della Cassazione sollevando questioni ritenute infondate o tardive, con esiti prevedibili ma istruttivi.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di primo grado. La Corte d’Appello, successivamente, ha parzialmente modificato la decisione, riducendo la pena inflitta all’imputato disapplicando l’aggravante della recidiva. Nonostante la riduzione della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo, articolato in due distinti profili:
1. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: Si contestava alla Corte d’Appello di non aver adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, considerate un diritto dell’imputato in determinate circostanze.
2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Si lamentava la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, una norma che esclude la sanzione penale per reati di minima gravità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, distinguendo tra i due profili del ricorso.
Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto logica e non censurabile. La Corte territoriale aveva infatti negato le attenuanti valorizzando i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Secondo la Cassazione, questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non presenta alcun vizio logico, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
In relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Corte ha rilevato una criticità procedurale insormontabile. La questione della particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata come motivo di appello. Di conseguenza, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di pronunciarsi su un punto che non le era stato sottoposto. Proporre la questione per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo nuovo, e come tale, inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il processo ha delle regole precise e ogni richiesta deve essere formulata nel momento e nella sede opportuna. Un ricorso basato su motivi palesemente infondati o su questioni non sollevate in precedenza è destinato a essere dichiarato inammissibile, comportando un ulteriore aggravio di costi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la decisione della Corte d’Appello era logicamente motivata dai precedenti penali dell’imputato. Il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131 bis c.p., era inammissibile perché la richiesta non era stata presentata nel precedente grado di giudizio (appello).
Cosa succede quando una richiesta non viene presentata nel corretto grado di giudizio?
Se una specifica richiesta o motivo di doglianza non viene sollevato durante il processo d’appello, non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni nuove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata sui punti già discussi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 13 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la precedente decisione del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 1.667 di multa rideterminando la pena inflitta per effetto della disapplicazione della recidiva in complessivi mes g di reclusione ed € 1.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; quanto all’invocata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. questa non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva decidere in merito la Corte anconetana;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il onsigliere estensore Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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