Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Infondato in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Quando un appello manca dei requisiti fondamentali, può essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni e degli effetti di una tale decisione, specialmente in materia di reati fallimentari.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna per Reati Fallimentari al Ricorso
Il caso nasce dalla condanna di un imprenditore per diversi reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena in senso più favorevole all’imputato, aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’analisi della Cassazione si è concentrata sulla validità dei motivi addotti dal ricorrente, valutandone la conformità ai rigidi requisiti procedurali richiesti per questo tipo di impugnazione.
Il Primo Motivo: Una Critica Generica alla Motivazione
Il primo motivo di ricorso contestava la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che l’affermazione di responsabilità fosse viziata. La Corte di Cassazione ha liquidato questa censura come manifestamente infondata. Secondo i giudici, il ricorrente non stava evidenziando un vero vizio logico o giuridico nella sentenza, ma stava semplicemente tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, cosa che non è permessa in sede di legittimità. Inoltre, è stato sottolineato come il ricorso non avesse nemmeno provato a sostenere un ‘travisamento della prova’.
Il Secondo Motivo: L’Accusa di Travisamento della Prova
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava proprio un travisamento delle prove su cui la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione. Tuttavia, anche questa doglianza è stata giudicata inefficace. La Cassazione ha ritenuto l’argomentazione patentemente generica, in quanto l’allegazione era stata formulata in termini puramente assertivi e non era stata concretamente collegata agli elementi specifici del caso. In pratica, mancava una dimostrazione puntuale di come e dove il giudice di merito avrebbe errato nell’interpretare una prova decisiva.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio che i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a una generica critica della sentenza impugnata o a una richiesta di rivalutazione dei fatti. Entrambi i motivi presentati dal ricorrente sono stati ritenuti carenti di questi requisiti essenziali.
La Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. Oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, è stata disposta una sanzione aggiuntiva. Ravvisando profili di colpa nell’aver presentato un’impugnazione evidentemente destinata al fallimento, i giudici hanno condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. È uno strumento volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare le prove. Un ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato non solo non porta a nessun risultato utile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, tra cui il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della temerarietà dell’azione legale intrapresa.
Cosa significa dichiarare un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come nel caso di motivi manifestamente infondati o generici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione (perché palesemente infondata), può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come i 3.000 euro stabiliti in questo caso.
Perché il motivo basato sul ‘travisamento della prova’ è stato respinto in questo caso?
È stato respinto perché la Corte lo ha giudicato ‘patentemente generico’. L’accusa era formulata in termini puramente assertivi, senza essere collegata in modo specifico e dettagliato agli atti processuali, non dimostrando quindi dove e come la Corte d’Appello avrebbe effettivamente travisato una prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36351 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETERE IN VAL FORTORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Campobasso che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mítius la pena, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti con giudizio di prevalenza, confermando nel rest condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 223 e 49 e 220 fa Il.;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia il vizio della motiv posta alla base dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per i reati a lui as manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tr un’argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dal motivo in esame con cui non è stato neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale invece si lamenta il travisam delle prove sulla base delle quali la Corte distrettuale ha fondato il proprio convincime patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso processuali e della somma di euro tremila in e condanna il ricorrente al pagamento delle spese favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.