Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede strategia, precisione e il rispetto di rigidi paletti procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare, portando a un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale che si è visto respingere il proprio ricorso per una combinazione di motivi infondati ed errori procedurali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una severa valutazione da parte dei giudici di legittimità.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati sotto due profili distinti, entrambi negativi. L’esito è stata una declaratoria di inammissibilità, che di fatto impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione.
Motivi Generici e Manifestamente Infondati
In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano “non consentiti dalla legge in sede di legittimità” e, in ogni caso, “manifestamente infondati”. Questo significa che le argomentazioni sollevate non erano adeguate a un giudizio di Cassazione, che non può riesaminare i fatti come un terzo grado di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già motivato la condanna in modo “logico, coerente e puntuale”, rendendo le critiche del ricorrente pretestuose.
L’Errore Procedurale: Argomenti Nuovi non Ammessi
Il secondo e decisivo punto riguarda un errore procedurale cruciale. Il ricorrente ha sollevato in Cassazione due questioni specifiche:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La contestazione sul mancato riconoscimento della recidiva.
La Corte ha rilevato che questi due argomenti non erano mai stati presentati nel precedente giudizio d’appello. In ambito processuale, vige il principio secondo cui non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione motivi che dovevano essere sollevati nei gradi di merito. Questo errore ha precluso qualsiasi possibilità di discussione su tali punti, contribuendo in modo determinante a rendere l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando la duplice criticità dell’impugnazione. Da un lato, la genericità e l’infondatezza delle censure mosse alla logicità della sentenza impugnata. Dall’altro, il grave vizio procedurale di aver introdotto doglianze nuove, non sottoposte al vaglio del giudice d’appello. La combinazione di questi elementi ha portato i giudici a concludere che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, un filtro necessario per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto delle regole processuali.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna una lezione fondamentale: le impugnazioni devono essere formulate con rigore, basandosi su motivi specifici e pertinenti al grado di giudizio, sollevando tutte le questioni rilevanti al momento opportuno. Introdurre argomenti nuovi in Cassazione o presentare critiche generiche è una strategia destinata al fallimento.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di norma, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e puntuale, e che i motivi proposti dal ricorrente non fossero consentiti in un giudizio di legittimità, il quale non può riesaminare i fatti del processo.
Si possono presentare in Cassazione motivi non discussi nel precedente grado di appello?
No. La sentenza chiarisce che i motivi relativi alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla recidiva non erano stati sollevati in appello, e questa omissione procedurale ha contribuito in modo decisivo a rendere il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 15070-2024
NOME COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando sia la condotta del ricorrente che le risultanze processuali (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Che, il secondo e il terzo motivo inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della recidiva non sono stati neppure dedotti in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2024.