Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutare i Fatti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il percorso legale ha delle tappe ben precise e regole stringenti. Un caso recente, deciso con un’ordinanza dalla Corte di Cassazione, ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, soprattutto quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo la vicenda e i principi giuridici applicati.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva tenuto una condotta oppositiva durante un’operazione di identificazione da parte delle forze dell’ordine. Non soddisfatto della decisione, l’individuo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Sostanzialmente, egli contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l’identificazione fosse già stata completata e che la sua successiva reazione non potesse integrare il reato contestato.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile non poteva essere accolto. I giudici hanno sottolineato come le doglianze dell’imputato non fossero altro che la riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva chiarito che la condotta illecita si era manifestata proprio mentre gli agenti stavano tentando di portare a termine l’identificazione, smentendo la versione dell’imputato sulla base delle testimonianze raccolte.
Il Limite del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove e i fatti per giungere a una nuova ricostruzione (giudizio di merito). L’appellante, tentando di accreditare una propria interpretazione del compendio probatorio, chiedeva implicitamente alla Corte di fare proprio questo: una nuova valutazione delle risultanze processuali. Tale operazione, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era “manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto, ma ha cercato di ottenere una “lettura alternativa delle risultanze”, cosa non consentita. I giudici di merito avevano già vagliato le prove con “completezza e logicità”, e la loro conclusione non poteva essere messa in discussione attraverso un semplice disaccordo sulla valutazione dei fatti. Pertanto, essendo il ricorso privo dei requisiti per essere esaminato nel merito, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’inammissibilità scatta quando i motivi presentati si limitano a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza individuare un reale vizio di legge. Le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile sono severe: oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto manifestamente infondato e una semplice riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Cosa non è permesso fare in un ricorso per Cassazione?
In un ricorso per Cassazione non è permesso chiedere una nuova valutazione dei fatti o proporre una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito. Il ruolo della Corte è verificare la corretta applicazione della legge, non stabilire come sono andati i fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine a integrazione della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. è manifestamente infondat riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in c ha rilevato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata nel corso dell’atti di compiuta identificazione che nel frangente gli operanti tentavano di portare a termin smentendo i testi presenti ai fatti la versione resa dal ricorrente circa l’intervenuta com identificazione; che il ricorrente tenta di accreditare un’interpretazione del compendio probato che la Corte di appello ha dimostrato di aver vagliato con completezza e logicità, proponendo una lettura alternativa delle risultanze, operazione non consentita in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024