Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano fondati su vizi di legittimità e non su una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene rigettato, confermando la decisione dei giudici di merito. L’ordinanza analizza un caso in cui l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna penale emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. La vicenda principale si era svolta all’interno di un ufficio pubblico, un’anagrafe comunale, dove la condotta dell’imputato aveva turbato il regolare funzionamento del servizio.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio e la pena inflitta:
1. Insussistenza del reato: Si contestava la sussistenza stessa del reato, invocando l’applicazione di un’esimente prevista dall’art. 393-bis del codice penale (reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale). L’imputato sosteneva che le dichiarazioni dei testimoni, appartenenti alla polizia giudiziaria, fossero inattendibili.
2. Trattamento sanzionatorio: Il secondo motivo criticava diversi aspetti della pena. Si contestava il riconoscimento della recidiva, si riteneva la sanzione eccessiva e, infine, si lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno ritenuto che entrambi i motivi fossero manifestamente infondati e, soprattutto, riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo è un punto cruciale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti del secondo grado, né può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di rivalutare le prove.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato dettagliatamente perché ogni motivo fosse infondato. Riguardo al primo punto, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già adeguatamente motivato la propria decisione, apprezzando le prove e ricostruendo la vicenda sulla base delle dichiarazioni dei testi, ritenute attendibili, a differenza di quelle dell’imputato e della sua convivente. Tentare di contestare questa valutazione in sede di legittimità è un’operazione non consentita.
Anche sul secondo motivo, la Cassazione ha convalidato l’operato della Corte d’Appello. La recidiva era stata correttamente applicata perché una precedente condanna nel quinquennio dimostrava una maggiore pericolosità sociale. Il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dall’assenza di elementi positivi e dalla “personalità trasgressiva” dell’imputato, che non aveva mostrato alcun segno di pentimento. Infine, la pena, sebbene superiore al minimo, era stata ritenuta congrua in considerazione della gravità della condotta, avvenuta in un ufficio pubblico con conseguente interruzione del servizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legge e non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti. Quando i motivi di appello sono una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, trasformandosi in un tentativo di rivalutare nel merito le prove, cosa non permessa in sede di legittimità.
Perché all’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivi da valorizzare. La Corte ha evidenziato la personalità trasgressiva dell’imputato e il fatto che non avesse dimostrato alcun segno di resipiscenza (pentimento).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza del reato an sull’assunto dell’integrazione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. è manifesta infondato, riproduttivo di censure confutate adeguatamente dalla Corte di appello oltre che t alla rivalutazione degli elementi di prova che la Corte di appello ha adeguatamente apprezza rievocando la vicenda per come ricostruita attraverso le dichiarazioni dei testi di p giudiziaria, apoditticamente ritenuti inattendibili, evidenziando le ragioni che porta ritenere inattendibili le dichiarazioni dell’imputato e della convivente dì costui (pagg. 3
rilevato che anche il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla ritenuta recidiva, trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed alla mancata applicazione delle attenua generiche è riproduttivo di analoghe censure confutate con corretti riferimenti dalla Cor appello che ha rilevato: 1) che come la pregressa condanna nel quinquennio rivelasse una maggiore pericolosità tale da giustificare l’aumento di pena; 2) che l’assenza di elementi pos da valorizzare era tale da giustificare il rigetto delle richieste attenuanti generiche alla trasgressiva personalità dell’imputato che non ebbe a dimostrare alcun segno di resipiscenza; 3 la congruità della quantificazione della pena, determinata in misura appena superiore al minim edittale, e dell’aumento per la continuazione, in ragione della valorizzata condotta sv all’interno di un ufficio pubblico (anagrafe comunale) disturbandone il regolare funzionament rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.