Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma l’Assoluzione e Condanna la Parte Civile
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma non è privo di limiti. Quando un appello si rivela privo di fondamento giuridico, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso validi e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un individuo era stato imputato per il reato previsto dall’art. 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Dopo essere stato assolto dalla Corte d’Appello, la parte civile, ovvero la persona che si riteneva danneggiata dal reato, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso contro la sentenza di secondo grado.
La parte civile ha presentato le proprie argomentazioni, supportate anche da una memoria difensiva, sostenendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e chiedendo l’annullamento della sentenza di assoluzione. Anche la difesa dell’imputato ha depositato una memoria, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha posto fine alla controversia in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla validità del ricorso presentato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ovvero la parte civile, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta una sanzione equa data la situazione.
Le Motivazioni: Analisi della Manifesta Infondatezza del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Secondo i giudici, le doglianze presentate dalla parte civile erano “manifestamente infondate”. Questo significa che non solo erano deboli, ma la loro inconsistenza era evidente fin da una prima analisi.
La Corte ha specificato che gli argomenti del ricorrente non facevano altro che “riproporre le censure già avanzate in sede di appello”. In pratica, la parte civile si è limitata a ripetere le stesse obiezioni che erano già state esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una “risposta adeguata e immune da fratture logiche”.
Pertanto, il ricorso non introduceva nuovi e validi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a manifestare un dissenso generico rispetto alla valutazione dei fatti già compiuta dal giudice precedente. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile. Proporre un ricorso inammissibile, basato su motivi ripetitivi e palesemente infondati, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, che rischia di appesantire inutilmente il sistema giudiziario. Per le parti coinvolte in un processo, questa decisione serve come monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici della sentenza impugnata, e non sulla semplice speranza di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Per quale motivo il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una risposta adeguata e logicamente coerente.
Qual è la conseguenza economica per la parte che presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che le doglianze “ripropongono le censure già avanzate in sede di appello”?
Significa che gli argomenti portati a sostegno del ricorso in Cassazione non erano nuovi, ma erano una semplice ripetizione delle critiche già mosse contro la decisione di primo grado durante il processo d’appello e già ritenute non valide dai giudici di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
dalla parte civile COGNOME NOME nato a TURSI il DATA_NASCITA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROCCA IMPERIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 532/24 SANTANOME (PARTE CIVILE)
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dell’imputata COGNOME dal reato di cui all’art. 388 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso della parte civile nonché la memoria depositata in data 30 aprile 2024;
Vista altresì la memoria depositata in data 24 aprile 2024 nell’interesse della imputata COGNOME con la quale la difesa insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che le pur articolate doglianze dedotte nel ricorso (e ribadite con la citata memoria)- attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato – sono manifestamente infondate e ripropongono le censure già avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e immune da fratture logiche (v. in particolare pag. 6), dovendosi peraltro rilevare che il debitore esecutato non era presente;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024