Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Quando i motivi sono generici o una mera riproposizione di censure già esaminate, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza n. 21249/2024, la Suprema Corte ribadisce questi principi fondamentali, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato tre principali motivi di doglianza:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena.
3. L’errata applicazione della recidiva.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità di tali motivi.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, rilevando vizi che impedivano un esame approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi temerari o manifestamente infondati.
Analisi del Ricorso Inammissibile: i Motivi della Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la debolezza strutturale:
* Primo motivo (Tenuità del fatto): La Corte ha rilevato che questo motivo era ‘meramente riproduttivo’ di argomenti già presentati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice d’appello. In pratica, il ricorso non introduceva nuovi elementi o critiche specifiche alla sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le stesse tesi.
* Secondo motivo (Attenuanti generiche): Anche questa doglianza è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. La Corte ha spiegato che la mancata concessione delle attenuanti era implicitamente motivata dal rigetto della tesi sulla tenuità del fatto, poiché le argomentazioni a sostegno di entrambe le richieste erano identiche.
* Terzo motivo (Recidiva): Questo punto è stato definito ‘aspecifico’. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sulla questione della recidiva, con cui il ricorrente non si era confrontato in modo critico e puntuale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è inammissibile quando non riesce a individuare vizi specifici della decisione precedente, ma si limita a riproporre le medesime difese già scartate, senza criticare in modo pertinente il ragionamento del giudice d’appello. In questo caso, ogni motivo di ricorso presentava un difetto che ne impediva l’esame: la riproduttività, la manifesta infondatezza e l’aspecificità. La Corte ha implicitamente sottolineato che non basta dissentire dalla decisione, ma è necessario dimostrare, con argomenti precisi, perché quella decisione sia giuridicamente errata o illogica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, critici e non una semplice fotocopia delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Il ricorrente deve dialogare criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In assenza di questo confronto, il ricorso si rivela sterile e destinato a un esito negativo, confermando la decisione precedente e aggravando la posizione processuale del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano considerati generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte in appello e non si confrontavano specificamente con la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni e difese già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove critiche specifiche alla decisione della Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASONATO NOME NOME NOME SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 498/24 CasoNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito;
Ritenuto che anche la seconda doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio manifestamente infondata in quanto la omessa esplicita motivazione sul punto fonda le sue ragioni nel motivo di appello, che era basato sulle stesse argomentazioni per la quali invocava la tenuità del fatto, cui la Corte ha fornito complessiva risposta;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della reci – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3-4
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024