Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 08/09/2023 dalla Corte d’Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rInvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della continuazione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/09/2023, la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti 13eneriche equivalenti, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Novara, in data 09/11/2022, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione dell’hashish trovato all’interno del suo borsello (l’imputat era stato invece assolto dalla ulteriore e più grave accusa di detenzione della
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medesima sostanza, rinvenuta all’interno di una cantina dello stabile dove abitava).
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo l’omessa motivazione sul motivo di appello concernente il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di alcune sentenze già divenute irrevocabili.
CONSIDERATO :IEN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Se è vero che la Corte territoriale ha preso in considerazione i precedenti del ricorrente ai soli fini della conferma della recidiva (pag. 7) e non anche per la disamina del motivo concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati già irrevocabilmente giudicati e quello oggetto dell’odierno giudizio, anche vero che tale questione era già stata ineccepibilmente trattata dal primo giudice, il quale aveva escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso valorizzando la totale eterogeneità di quasi tutte le condanne riportate rispetto alla detenzione di hashish oggi ascritta all’COGNOME. Viene in rilievo, in particolare, pag. 5 seg. della sentenza impugnata di primo grado, in cui si era sottolineato che cinque RAGIONE_SOCIALE sette condanne, richiamate dalla difesa per il riconoscimento della continuazione, riguardavano reati contro il patrimonio, ed una il reato di spendita di monete false. Quanto all’unica condanna per il medesimo titolo di reato, il Tribunale aveva escluso la continuazione evidenziando l’ampiezza dell’arco temporale intercorso tra i due episodi delittuosi (un anno e undici mesi: cfr. pag. 6).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure, che la difesa non aveva contestato con la necessaria specificità, limitandosi a considerazioni marcatamente congetturali (cfr. pag. 2 dell’atto di appello in cui la difesa, dopo aver concordato con il primo giudice sulla rilevanza dello iato temporale tra i due reati in tema di stupefacenti, aveva tuttavia valorizzato l’estraneità dell’EL NOME ad ambienti criminali dediti allo spaccio, affermata dalla sentenza di primo grado, per sostenere che tale assenza di rapporti con persone dedite al narcotraffico “esclude che il medesimo prevenuto possa aver reiterato la condotta con altre tennpistiche ma non anche che ab origine le abbia programmate”).
In tale contesto, deve ritenersi indubbia l’applicabilità, nella fattispecie esame, dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non :sortirebbe alcun esito favorevole in
sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01).
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Presidente