Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine a un percorso giudiziario, confermando la decisione dei giudici di grado inferiore. La Suprema Corte ha infatti rigettato l’appello di un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo i suoi motivi di doglianza ‘manifestamente infondati’.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la decisione dei giudici di secondo grado.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile
Il ricorso presentato dall’imputato si articolava su due punti principali. Entrambi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come palesemente privi di fondamento, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso mirava a contestare la sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’appellante censurava la motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato come tale critica fosse sterile, in quanto non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni logiche e giuridicamente corrette del giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, aveva correttamente riqualificato l’originaria accusa (ex art. 336 c.p.) in quella di cui all’art. 337 c.p., fornendo una spiegazione puntuale e priva di vizi sia sull’elemento oggettivo che su quello soggettivo del reato.
Il Rigetto del Secondo Motivo sulle Pene Sostitutive
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione delle pene sostitutive. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della doglianza. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente respinto tale richiesta. La decisione si basava su una valutazione approfondita della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti, anche specifici e recenti. Sulla base di questi elementi, il giudice di merito aveva concluso di non poter formulare una prognosi positiva circa l’adempimento delle prescrizioni legate a una pena alternativa, una valutazione che la Cassazione ha ritenuto corretta e non illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi criticamente e in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata. In questo caso, i motivi presentati erano generici e riproduttivi di censure già disattese, senza aggiungere nuovi elementi di valutazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della decisione precedente. Poiché le argomentazioni della Corte d’Appello erano state ritenute corrette, logiche e prive di vizi, i motivi di ricorso sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta due conseguenze significative per l’appellante. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e che si confrontino realmente con la ratio decidendi della sentenza che si intende impugnare, per evitare una pronuncia che ponga fine al giudizio senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate.
Quando un motivo di ricorso viene considerato manifestamente infondato?
Un motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato quando non si confronta in modo critico con le argomentazioni corrette e non illogiche del giudice di merito, oppure quando ripropone censure già vagliate e respinte senza addurre nuovi elementi.
Perché la Corte ha confermato il diniego delle pene sostitutive?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione del giudice di merito si basava su una valutazione corretta e logica della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti specifici, elementi che non permettevano di formulare una prognosi positiva sull’adempimento delle prescrizioni di una pena alternativa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna impugnata e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 12495/25 ALLAM PRESE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del Giudice di merito, che, riqualificando l’originaria contestazione del reato di cui all’art. 336 cod. pen. (capo a), ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo (v. in particolare pag. 4), con argomentare puntuale e giuridicamente estraneo a vizi;
Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, oltre che riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, è altresì manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni con cui il giudice di merito, alla luce dei precedenti anche specifici e recenti, nonché della personalità dell’imputato, non ha ritenuto di poter formulare una prognosi positiva di adempimento delle relative prescrizioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025