Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per reati previsti dal Codice della Strada, in particolare per guida in stato di alterazione psico-fisica. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Vicenza, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnato alla duplice condanna, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non possedessero i requisiti minimi per poter essere discussi, portando a una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due considerazioni distinte, una per ciascun motivo di ricorso.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha richiamato un proprio precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 30254 del 2013) relativo alla valutazione delle circostanze aggravanti. Senza entrare in una nuova disamina, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero in grado di scalfire la correttezza della decisione impugnata, apparendo prive di fondamento giuridico in modo evidente.
Il Secondo Motivo: Mera Reiterazione
Il secondo motivo ha subito una critica ancora più netta. La Corte lo ha qualificato come ‘mera reiterazione’ di un analogo motivo già presentato nel giudizio d’appello. In pratica, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una risposta ‘congrua e non manifestamente illogica’, rendendo la riproposizione del motivo del tutto inutile e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Quando i motivi di ricorso sono generici, manifestamente infondati o si limitano a ripetere doglianze già respinte senza un confronto critico con la sentenza impugnata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la conseguenza automatica prevista dalla legge per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, in linea con quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie e ben argomentate contro la violazione della legge o vizi logici della motivazione. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a un ricorso destinato all’inammissibilità. Per i professionisti del diritto, ciò sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Per i cittadini, chiarisce che il sistema giudiziario prevede dei filtri per evitare un uso strumentale delle impugnazioni, con conseguenze economiche significative per chi presenta un ricorso palesemente inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono, tra le altre cose, manifestamente infondati oppure costituiscono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele già avanzate in appello, senza argomentare specificamente contro le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva respinte. La Cassazione non riesamina questioni già decise con motivazione logica e congrua.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONSELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 4/11/2021 dal Tribunale di Vicenza di condanna per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, e 186 bis, comma 1 lett. c)d. Igs. 30 aprile 1992′ n.285 commesso in Thiene il 10 novembre 2018;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, richiamandosi a tale proposito il rilievo da attribuirsi alle circostanze aggravanti subvalenti secondo Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742 – 01;
considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano la mera reiterazione di analogo motivo di appello, il quale ha trovato puntuale replica a pag.4 della sentenza impugna:a, con motivazione congrua e non manifestamente illogica;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
nsigfl re estensore
Il PrsIepte