Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Lesioni Personali
Presentare un ricorso in Cassazione richiede motivi solidi e ben argomentati, specialmente in materia penale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, illustrando come la mancanza di fondamento nelle doglianze possa portare non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame riguarda un appello contro una condanna per lesioni personali, respinto per motivi sia procedurali che di merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo grado per il delitto di lesioni personali ai sensi dell’art. 582 del codice penale, vedeva confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due pilastri principali:
1. Violazione delle norme processuali: Sosteneva la nullità della sentenza d’appello per una presunta violazione delle norme che garantiscono la partecipazione dell’imputato al processo. In particolare, lamentava una violazione dell’articolo 178, lettera C), del codice di procedura penale.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti dal ricorrente.
Analisi del Primo Motivo: la presunta violazione processuale
La Corte ha smontato la prima doglianza definendola “del tutto indimostrata” e, anzi, “smentita dagli atti processuali”. È emerso infatti che l’imputato aveva esplicitamente rinunciato a partecipare all’udienza di appello. Una comunicazione inviata successivamente alla Corte, presumibilmente per giustificare un legittimo impedimento, è stata ritenuta irrilevante perché trasmessa oltre un mese dopo la data dell’udienza stessa. La lamentela era, quindi, priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Analisi del Secondo Motivo: le attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Corte non può entrare nel merito di tale decisione, ma può solo verificare che la motivazione sia logica, coerente e non viziata da palesi errori. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua per negare le attenuanti, rendendo la contestazione non ammissibile in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria. Per il primo punto, la prova documentale (la rinuncia a comparire) ha reso inconsistente la lamentela di violazione procedurale. Per il secondo, la Corte ha ricordato che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata, chiudendo così ogni spazio per una rivalutazione in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia due aspetti fondamentali. In primo luogo, non si possono invocare violazioni procedurali quando i fatti, documentati negli atti, dimostrano il contrario. In secondo luogo, il giudizio della Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito: le valutazioni discrezionali del giudice, come quelle sulle attenuanti generiche, se correttamente motivate, non sono sindacabili. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a dimostrazione che un ricorso infondato non è privo di conseguenze.
È possibile contestare una violazione procedurale se si è rinunciato a partecipare all’udienza?
No, secondo l’ordinanza, se dagli atti processuali risulta una chiara rinuncia dell’imputato a partecipare all’udienza, una successiva lamentela per violazione delle norme sulla partecipazione è del tutto indimostrata e infondata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la contestazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione può solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e non palesemente contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la nullità d sentenza ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p. per inosservanza di norme previste a pena nullità ex art. 178 lett. C) c.p.p., è manifestamente infondato, in quanto la denunciata violazi di norme processuali è del tutto indimostrata, anzi, risulta smentita dagli atti processuali, danno conto della avvenuta rinuncia dell’imputato a partecipare all’udienza dinanzi al giudice d appello, senza che sia stato dedotto un legittimo impedimento ( la missiva inviata all’A.G. successiva di oltre un mese rispetto alla data in cui si era tenuta l’udienza);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, oltre che coerente con l’orientamento secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore