Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Lesioni
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per l’imputato possono essere significative, non solo dal punto di vista della conferma della condanna, ma anche sul piano economico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come i motivi di appello debbano essere solidi e fondati su questioni di diritto, e non su tentativi di rimettere in discussione i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali aggravate. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso Presentato dall’Imputato
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su tre argomenti principali:
1. Travisamento della prova: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero interpretato erroneamente le prove a carico, in particolare un filmato. L’imputato ha quindi proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che le prove non fossero state valutate correttamente.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Eccessività della pena: Infine, il ricorrente ha sostenuto che la pena inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, criticando il percorso logico seguito dai giudici per la sua determinazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti e dichiarando l’impugnazione inammissibile. Le motivazioni della Corte sono state chiare e precise per ciascun punto.
In primo luogo, riguardo al presunto travisamento della prova, i giudici hanno sottolineato che il ricorrente non aveva mosso una vera e propria censura di legittimità, ma si era limitato a proporre una propria versione dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di questo errore di impostazione.
Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici d’appello del tutto logica e congrua. La mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata sulla base di elementi concreti previsti dall’art. 133 del codice penale: i precedenti specifici dell’imputato, la gravità del fatto (evidenziata dalla violenza usata e dalla zona vitale del corpo della vittima colpita) e il contegno processuale. Di fronte a una motivazione così solida, le lamentele generiche dell’imputato non potevano trovare accoglimento.
Infine, anche il terzo motivo sulla determinazione della pena è stato giudicato generico. Il ricorrente si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali astratti senza collegarli efficacemente al caso specifico, affermando in modo assertivo che la pena fosse eccessiva. Anche in questo caso, la censura è risultata priva della specificità richiesta per un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per l’imputato, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, dato che l’inammissibilità è stata ritenuta evidente e quindi colposa, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non costituivano valide censure di legittimità. In particolare, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione), ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione logica e completa da parte della Corte d’Appello e ha criticato la pena in modo assertivo e non specifico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, chi presenta un ricorso giudicato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è considerata ‘evidente’ e quindi dovuta a colpa, il ricorrente è condannato a pagare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come un filmato, davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non riesamina le prove per dare una propria interpretazione dei fatti. Può intervenire solo se il ricorrente dimostra un ‘travisamento della prova’, ovvero che il giudice di merito ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha frainteso completamente il contenuto. Proporre una semplice ‘ricostruzione alternativa’ dei fatti, come nel caso esaminato, non è un motivo valido e conduce all’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivaz anche sub specie del travisamento della prova posta a sostengo dell’affermazione di responsabilit dell’imputato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruz alternativa del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì compendian il tenore degli elementi in atti (segnatamente quanto si trarrebbe dal filmato acquisito; Sez. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – con cui si adducono la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in mani congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinell Rv. 271269 – 01), richiamando – oltre che il contegno processuale dell’imputato – i suoi preced specifici e la gravità del fatto (alla luce della «zona vitale» del corpo della persona offesa specifica violenza da lui usata), dati questi dirimenti, in relazione ai quali non può dirsi c rituale censura la prospettazione, peraltro generica, di un corretto comportamento processuale;
considerato che il terzo motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della le penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena – è del tutto gene poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie e ne adduce irritualnnente in maniera assertiva che la pena irrogata travalicherebbe la gravità dei nuovamente richiamando genericamente il comportamento processuale dell’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.