Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
ritenuto che, con riferimento al ricorso del COGNOME a firma AVV_NOTAIO, il primo motivo di ricor si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso morale del ri nella commissione del reato di rapina aggravata di cui al capo A), è aspeciko oltre che versato in e manifestamente infondato sulla base del tenore della motivazione resa con cui il ricorrente omet confrontarsi, sollecitando una lettura alternativa delle risultanze processuali;
ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso del COGNOME a firma AVV_NOTAIO, il secondo m ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. è generico e manifestamente i perché in relazione al capo A), la Corte territoriale ha precisato gli elementi che caratterizzano l ricorrenza del reato di rapina, mentre in relazione al capo C), la richiesta riqualificazione risu già stata disposta;
ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del COGNOME e dell’Apa a firma AVV_NOTAIO il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art.. 610 cod. pen. in relazione manifestamente infondato, perché in relazione allo stesso, la Corte territoriale ha precisato gli che caratterizzano la pacifica ricorrenza del reato di rapina;
ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del COGNOME e dell’Apa a firma AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOe il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all’entità de pena operato ex art. 81 cod. pen. tra i capi A) e B) e il quarto motivo di ricorso, con cui si dedu di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche entrambi manifestamente infondati per le ragioni esposte nel precedente paragrafo c);
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (pagg. 3-6
relazione a tutti i punti censurati, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenut rilevanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei r avuto riguardo ai profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente