Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Suprema Corte di Cassazione. Significa che l’impugnazione è stata respinta senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate, a causa di vizi procedurali o di una palese infondatezza dei motivi. Un’ordinanza recente ci offre un esempio pratico e didattico dei motivi che possono portare a tale declaratoria, sottolineando l’importanza del rigore formale e della specificità degli argomenti legali. Analizziamo insieme la decisione della Corte e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Il caso origina da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per i reati di violenza o minaccia e oltraggio a un pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare il verdetto.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’appello doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: Il Legittimo Impedimento non Provato
Il primo punto sollevato dalla difesa riguardava la violazione di legge per la mancata valutazione di un’istanza di rinvio dell’udienza. Il difensore sosteneva di aver formulato tale richiesta a causa di un “legittimo impedimento”, ovvero una ragione valida che gli impediva di essere presente.
La Corte ha liquidato questo motivo come manifestamente infondato. La ragione è puramente procedurale ma fondamentale: non era stata fornita alcuna prova che l’istanza di rinvio fosse stata effettivamente e tempestivamente sottoposta all’attenzione del giudice che presiedeva il procedimento. In assenza di tale prova, la doglianza risulta priva di qualsiasi fondamento. Questo ci ricorda che nel processo non basta affermare un fatto, ma è onere della parte interessata dimostrarlo concretamente.
Il Secondo Motivo: Una Mera Ripetizione di Argomenti Già Valutati
Il secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). La difesa, in sostanza, riproponeva le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva già esaminato adeguatamente la questione, motivando in modo corretto e congruo la sussistenza di tutti gli elementi del reato. Il ricorso si limitava a riproporre una censura già disattesa, senza individuare vizi logici o errori di diritto specifici nella sentenza impugnata. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che controlla la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere generico o meramente ripetitivo. Deve, al contrario, evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione (come la manifesta illogicità) commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, entrambi i motivi erano carenti: il primo per un difetto di prova procedurale, il secondo perché non faceva altro che esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti già operata dalla Corte d’Appello, senza attaccare la logica giuridica della sua decisione. La declaratoria di ricorso inammissibile è quindi la conseguenza inevitabile di un’impugnazione non correttamente impostata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, l’importanza della diligenza procedurale: ogni istanza deve essere non solo presentata, ma è necessario essere in grado di dimostrare che sia giunta a conoscenza del giudice. In secondo luogo, la specificità dei motivi di ricorso per Cassazione è un requisito non negoziabile. Non è possibile sperare in un nuovo esame del merito, ma si deve argomentare in punto di diritto, dimostrando dove e perché la sentenza impugnata è errata. La condanna finale al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che finiscono solo per appesantire il sistema giudiziario.
Quando un’istanza di rinvio per legittimo impedimento può essere considerata infondata?
Un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore può essere giudicata manifestamente infondata se non viene fornita la prova che la stessa sia stata effettivamente portata all’attenzione del giudice procedente.
È valido riproporre in Cassazione le stesse censure già respinte in Appello?
No, se un motivo di ricorso si limita a riprodurre una censura già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Sarnataro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore, è manifestamente infondato dal momento che non risulta provata l’effettiva sottoposizione dell’istanza all’attenzione del giudice procedente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo di cui all’art. 341-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha congruamente dato della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025