Ricorso Inammissibile: L’Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano fondati e pertinenti. Un esempio chiaro di cosa accade in caso contrario ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questo caso offre spunti preziosi per comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di una difesa basata su argomenti privi di fondamento.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore. I motivi dell’impugnazione erano due: la presunta mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore per una riduzione della pena e che la sanzione finale fosse sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, confermata nei gradi precedenti, ma si concentra esclusivamente sulla validità dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, ovvero palesemente prive di qualsiasi base giuridica.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una constatazione fattuale e giuridica molto semplice, che ha smontato completamente le argomentazioni della difesa.
Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche Già Concesse
La prima censura, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si è rivelata un errore macroscopico. La Corte ha infatti evidenziato che le attenuanti generiche erano già state concesse all’imputato sin dal giudizio di primo grado. Pertanto, lamentare la loro mancata concessione era un’affermazione contraria alla realtà processuale. Un motivo di ricorso basato su un presupposto fattuale errato non può che essere considerato infondato.
Secondo Motivo: La Pena al Minimo Edittale
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è stato giudicato palesemente infondato. La Corte ha sottolineato che la pena di otto mesi di reclusione, applicata all’imputato, era già stata contenuta nel minimo edittale. Questo significa che i giudici non avrebbero potuto legalmente infliggere una pena inferiore a quella applicata. Di conseguenza, dolersi di una pena ‘eccessiva’ quando questa è già la più bassa possibile per legge è una contraddizione in termini.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento per far valere violazioni di legge, non per ritentare un giudizio di merito con argomentazioni pretestuose o basate su presupposti errati.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, per manifesta infondatezza, ovvero quando i motivi addotti sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico o si basano su presupposti fattuali errati, come nel caso esaminato in cui si lamentava la mancata concessione di attenuanti già riconosciute.
Cosa significa che la pena è stata contenuta nel minimo edittale?
Significa che il giudice ha applicato la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel specifico reato. Non è possibile per un giudice infliggere una pena inferiore a tale soglia minima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione pretestuosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7936 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, di NOME COGNOME per il reato di cui all’art, 75 comma 2 d. L.gs. 159 del 2011.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducend due motivi.
Con il primo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con il secondo si duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: non solo le circostanz attenuanti generiche sono state già concesse sin dal primo Giudice, e la pena è stata contenuta nel minimo edittale.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023