Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte Suprema ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere definita come ricorso inammissibile. L’ordinanza in esame analizza il caso di un individuo condannato per ricettazione, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i fermi principi della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per la detenzione di un’arma clandestina, della quale, secondo i giudici di merito, conosceva perfettamente la provenienza illecita. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso era ‘privo di specificità’ e ‘manifestamente infondato’. In altre parole, l’atto di impugnazione non presentava argomentazioni nuove e specifiche in grado di mettere in discussione la logicità e la coerenza della sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e correttamente risolte nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano fornito argomentazioni ‘logiche e coerenti’ con gli ‘orientamenti consolidati della giurisprudenza’. In particolare, la sentenza impugnata aveva chiarito in modo puntuale le circostanze del ritrovamento dell’arma clandestina, dalle quali emergeva in modo evidente la consapevolezza dell’imputato circa l’origine illecita del bene. Riproporre le medesime doglianze senza evidenziare specifiche criticità logico-giuridiche nella decisione precedente rende il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un processo penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere mirato, specifico e basato su vizi concreti della sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una difesa tecnica e consapevole, che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e una sterile riproposizione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato. Esso si limitava a riproporre le stesse questioni già discusse e correttamente decise dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla logica della sentenza impugnata.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era contestato il reato di ricettazione, in relazione al possesso di un’arma clandestina di cui, secondo i giudici, conosceva la provenienza illecita.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 913 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NARDO’ il 05/11/1975
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
•-•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e coerenti con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamati (si veda, in particolare, pag. 4 sulle condizioni in cui è stata rinvenuta l’arma clandestina e sulla conseguente evidente consapevolezza della sua provenienza illecita da parte dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consi nere estensore
Il Presid te