Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6643  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME proposto ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma quella del GUP del Tribunale cittadino, con la quale i predetti sono stati condan per ricettazione di una Maserati (tra il 24 e il 26 ottobre 2021); per concorso furto pluriaggravato all’interno di una palestra e per un tentativo d pluriaggravato ai danni di una tabaccheria (rispettivamente, il 25 e il 26 o 2021); il solo COGNOME anche per la ricettazione di una Lancia Delta (in epo antecedente e prossima al 11 novembre 2021), per violazione delle prescrizio imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno Napoli (25-26 ottobre 2021) e per possesso ingiustificato di strumenti atti scasso, rinvenuti al momento dell’arresto per tentato furto alla tabaccheria ottobre 2021); il solo COGNOME anche della ricettazione di una FIAT Tipo (in epoc antecedente e prossima al 14 novembre 2021);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché proposti per motivi non consen in sede di legittimità;
che, in particolare, il primo (inerente alle ritenute aggravanti di cui all nn. 2 e 5, cod. pen.) é propositivo di doglianze esaminate e disattese dai g territoriali con motivazioni del tutto congrue, rispetto alle quale è manca effettivo confronto da parte della difesa (sul contenuto essenziale del d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), aven giudici territoriali precisato il collegamento tra i diversi reati, ai fini teleologico, con argomentazioni del tutto congrue, non contraddittorie e nepp manifestamente illogiche;
che, parimenti, gli argomenti spesi dai giudici territoriali quanto all’u aggravante, sono del tutto coerenti con il diritto vivente , nella specie avendo i g d’appello dato espressamente conto dell’assenza di sistemi di allarme
personale di vigilanza, quanto alla palestra; della chiusura dell’eserc dell’assenza di un sistema dì allarme, quanto alla tabaccheria;
che, allo stesso modo, manifestamente infondate sono le censure che ineriscon al trattamento sanzionatorio (individuazione pena base, aumenti per continuazione, recidiva e diniego generiche), giustificato congruamente dai giud territoriali attraverso la valorizzazione di elementi rientranti tra ì paramet di cui all’art. 133, cod. pen., avendo la Corte d’appello motivato la mag pericolosità espressa con le condotte ai fini della ritenuta recidiva, facendo ai numerosi e gravi precedenti penali e alle modalità della condotta, argoment coerente con i principi più volte affermati da questa Corte dì legittimità in maggiore pericolosità dell’imputato (sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130), quanto agli aumenti per la continuazione, gli stessi essendo stati giudicati congrui in rel alla gravità dei reati satellite, non avendo la difesa argomentato alcunc specifico sul punto, ma solo affermato la sussistenza di vizi anche in relazi tali aumenti;
che, quanto al diniego delle generiche, lo stesso é stato spiegato dai gi territoriali alla stregua dell’assenza di elementi positivamente valutabili, del particolare disvalore dei fatti, non occasionali, la confessione es intervenuta rispetto a un quadro probatorio incontestabile (sulla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549; sulla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 439 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordi alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024