Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Contraffazione
Presentare ricorso in Cassazione richiede argomentazioni solide e specifiche, non la semplice riproposizione di tesi già esaminate. In un recente caso, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando come le censure basate su elementi fattuali o meramente ripetitive non possano trovare accoglimento. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata dalla Corte d’Appello di Milano per reati legati all’introduzione e al commercio di prodotti con marchi falsi, ai sensi degli articoli 474 e 648 del codice penale. L’imputata ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo la necessità di una nuova istruttoria dibattimentale per provare la falsità dei materiali e l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ossia la consapevolezza di commettere un illecito. Con il secondo motivo, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p., nonostante la sua incensuratezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, giudicati non idonei a superare il vaglio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
Primo Motivo: Manifesta Infondatezza e Reiterazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘meramente reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’. La richiesta di rinnovare l’istruttoria per accertare la falsità dei prodotti e la consapevolezza dell’imputata è stata considerata un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente motivato sulla completezza delle prove relative alla contraffazione e sulla piena consapevolezza dell’imputata, rendendo la censura del tutto infondata.
Secondo Motivo: Vizio Motivazionale Insussistente
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha osservato che le censure erano già state ‘puntualmente e argomentatamente disattese’ dalla corte di merito. La sentenza d’appello aveva infatti spiegato che la sola incensuratezza non era sufficiente a giustificare una riduzione di pena, soprattutto perché era già stata applicata un’attenuante specifica per il numero non rilevante di beni contraffatti. In assenza di ulteriori circostanze positive significative, la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata e immune da vizi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito. Per ottenere un esame nel merito, è necessario presentare motivi che denuncino reali violazioni di legge o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata, che valuti attentamente i presupposti per un’impugnazione efficace davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati meramente ripetitivi di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, oltre che basati su questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità.
È sufficiente essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la mera incensuratezza (avere la fedina penale pulita) non è di per sé un elemento sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti generiche, specialmente se non emergono altre circostanze significative e se sono già state applicate altre attenuanti specifiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. (per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine alla prova della falsità dei materiali e pe carenza dell’elemento soggettivo dei reati), è meramente reiterativo, fondato su argomenti schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di completezza dell’istruttoria in ordine all’accertamento della contraffazione e alla piena consapevolezza dell’imputata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all’art. 62-bis cod. pen., riproduce censure già puntualmente e argomentatamente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che sottolinea l’insufficienza della mera incensuratezza e la già avvenuta considerazione per l’applicazione dell’attenuante speciale del numero non rilevante dei beni, a fronte della mancata emergenza di ulteriori circostanze significative);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore