Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’ordinanza n. 4705/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte ha respinto l’appello di un imputato condannato per furto in abitazione, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e la gravità di presentare un’impugnazione manifestamente infondata. Questo caso serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e ben argomentato quando si contesta una sentenza.
I Fatti di Causa: Dal Furto in Abitazione al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la legittimità della procedura seguita.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la riqualificazione del reato da furto semplice a furto in abitazione avesse violato le norme procedurali. Tuttavia, come vedremo, la sua impugnazione presentava delle lacune tali da non superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Dichiarato il Ricorso Inammissibile
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, e a suo carico sono state poste non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Respinto
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di ragioni precise, che evidenziano i difetti strutturali dell’appello presentato.
Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la totale mancanza di specificità del ricorso. I giudici hanno rilevato che l’appellante non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorso si è limitato a riproporre doglianze generiche. Questo è un errore cruciale, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
La Prova della Videosorveglianza Ignorata dal Ricorrente
Un elemento decisivo, che ha pesato sulla valutazione della Corte, è stato il fatto che la condanna si fondava in modo significativo sulle riprese di un sistema di videosorveglianza. Sorprendentemente, il ricorso non menzionava neppure questo aspetto probatorio, dimostrando un completo scollamento tra l’atto di impugnazione e le fondamenta della decisione contestata.
L’Irrilevanza della Riqualificazione del Reato
La Corte ha inoltre definito manifestamente infondata la censura relativa alla riqualificazione del fatto. La sentenza di secondo grado aveva già spiegato, con congrui richiami giurisprudenziali, perché il passaggio dalla contestazione di furto (art. 624 c.p.) a quella di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) non costituisse una violazione delle regole processuali (art. 521 c.p.p.). L’argomentazione secondo cui tale riqualificazione avrebbe richiesto la celebrazione di un’udienza preliminare è stata rigettata sulla base di consolidati precedenti giurisprudenziali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi di un Ricorso Infondato
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: un’impugnazione deve essere specifica, pertinente e fondata su argomenti giuridici solidi. Un ricorso inammissibile, perché generico o manifestamente infondato, non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, motivata dalla ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione palesemente destinata al fallimento, sottolinea la responsabilità dell’imputato e del suo difensore nel valutare attentamente l’opportunità di adire la Suprema Corte. La giustizia non può essere oberata da ricorsi pretestuosi che ignorano le prove e le motivazioni delle sentenze precedenti.
 
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la sua totale mancanza di specificità, in quanto non si confrontava in modo adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata e ometteva di menzionare prove decisive come le riprese di videosorveglianza.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Corte?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza e della colpa nell’aver proposto l’impugnazione.
La riqualificazione del reato da furto semplice a furto in abitazione era illegittima?
No, secondo la Corte la riqualificazione non era illegittima. La sentenza di appello aveva già fornito una motivazione adeguata e supportata da giurisprudenza per tale decisione, e la tesi secondo cui fosse necessaria un’udienza preliminare è stata ritenuta manifestamente infondata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4705  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ALI’ TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso:
difetta del tutto di specificità in quanto non si confronta compiutamente con motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), che ha disatteso il gravame: chiarendo per il tramite di congrui richiami giurisprudenzi le ragioni per cui ha escluso che la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato sub specie dell’art. 624 cod. pen. abbia costituito una violazione 521 cod. proc. pen.; nonché fondando l’affermazione di responsabilità dell’imputato in particolare sulle riprese del siste di videosorveglianza, profilo neppure menzionato dal ricorso;
ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la riqualificazione del fatto avrebbe imposto la celebrazione dell’udienza preliminare (cfr. Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283578 – 01; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268487 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente