Ricorso inammissibile: l’analisi di una decisione della Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo percorso giudiziario non è ancora concluso. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico né scontato. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché i motivi proposti non possono superare il vaglio di legittimità. Il caso riguarda un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, che ha visto il suo ricorso respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
I fatti del caso
L’imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. e con precedenti penali, aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che confermava la sua condanna. I reati contestati erano due: la violazione delle prescrizioni imposte dalla sua misura di sorveglianza e la resistenza a pubblico ufficiale, manifestata con una condotta violenta e aggressiva durante un controllo.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali, tutti ritenuti infondati dalla Suprema Corte.
La richiesta di una nuova valutazione dei fatti
I primi due motivi miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. L’imputato contestava l’interpretazione data dai giudici di merito alle prove, in particolare alle sue stesse dichiarazioni e al verbale d’arresto. La Cassazione ha prontamente respinto queste argomentazioni, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, logica e ben motivata, dei giudici delle fasi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non riesaminare le prove.
La contestazione sul diniego delle attenuanti generiche
Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Anche in questo caso, il ricorso inammissibile è stato confermato. La Corte ha sottolineato come la decisione dei giudici di merito fosse ampiamente giustificata e giuridicamente ineccepibile.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici o giuridici. La volontà di violare la prescrizione e la sussistenza del reato di resistenza erano state desunte in modo coerente dalle dichiarazioni dell’imputato e dalla sua condotta aggressiva durante il controllo. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha evidenziato che la loro negazione non si basava solo sull’assenza di elementi favorevoli (peraltro mai indicati dalla difesa), ma su elementi di segno opposto molto concreti: la gravità della condotta e l'”allarmante capacità a delinquere” dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, era già sottoposto a una misura di prevenzione e vantava diverse condanne per reati significativi. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente la decisione di non concedere alcun beneficio, rendendo il motivo di ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e viene imposto il pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce con forza i limiti del giudizio in Cassazione: non è una sede per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, ma per controllare la legittimità delle decisioni dei giudici di merito. Un ricorso che tenta di sovrapporre una propria ricostruzione fattuale a quella, non illogica, della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
 
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano validi per un giudizio di legittimità. In particolare, i primi due motivi chiedevano una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in Cassazione, mentre il terzo motivo sulle attenuanti era infondato poiché la decisione della corte d’appello era ben motivata e giuridicamente corretta.
Cosa significa che la Cassazione non può riesaminare i fatti di causa?
Significa che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rianalizzare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Su quali basi sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti sono state negate non solo per la mancanza di elementi favorevoli, ma soprattutto per la presenza di elementi negativi significativi: la particolare gravità della sua condotta (violenta e aggressiva), la sua allarmante capacità a delinquere, il fatto che fosse già sottoposto a Sorveglianza Speciale di P.S. e i suoi numerosi precedenti penali.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3594  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che i tre motivi posti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.
 Il primo ed il secondo motivo sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti di causa da sovrapporre a quella, non illogica ed ancorata alle evidenze probatorie, die giudici del merito.
In particolare, la Corte distrettuale ha desunto la consapevole volontà dell’impatta di violare la prescrizione di cui al capo 1) della rubrica dalle dichiarazioni rese dallo stesso interessato in sede di convalida dell’arresto e la condotta violenta ed aggressiva dello stesso in occasione del controllo, di per sé integrante glie stremi soggettivi ed oggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal verbale di arresto.
Il terzo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., non si conforta minimamente con la sentenza impugnata che, c:on argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell’imputato già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. e più volte condannato per reati non bagatellari.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.